Ordinanza n. 125 del 1968
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ORDINANZA N. 125

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1781, e 29 novembre 1952, n. 2866, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1967 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Verdiani Bandi Luigi e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione di Verdiani Bandi Luigi e dell'Ente Maremma;

udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Mariano Caligiuri, per il Verdiani Bandi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente Maremma.

Ritenuto che con D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1781, furono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale terreni già appartenenti a Verdiani Bandi Luigi siti nel comune di Scansano per una superficie di ettari 1824, 74, 83 e con altro successivo del 29 novembre 1952, n. 2866, terreni per una superficie di 300 ettari;

che nell'ordinanza di rimessione il Tribunale di Grosseto ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti stessi per avere l'Ente convenuto proceduto allo scorporo di una quota superiore a quella corrispondente alla consistenza effettiva del patrimonio terriero dell'attore, e ciò per effetto: 1) dell'erronea inclusione in questo di terreni che già prima del 15 novembre 1949 erano stati espropriati per la costruzione di una strada; 2) dell'attribuzione ad una partita (n. 2634) di un reddito dominicale maggiore di quello effettivo alla data predetta, avendo tenuto conto dello stato di cambiamento n. 5 del 2 luglio 1951 riferibile invece ad accertamenti ad essa successivi e quindi non valutabili;

che dagli atti della causa non risulta che il Tribunale si sia proposto il quesito circa l'influenza che sulla determinazione della superficie assoggettabile a scorporo debba attribuirsi alla esclusione della rivalutazione erroneamente operata del reddito relativo a detta partita. Infatti, nei quesiti rivolti al consulente tecnico di ufficio all'udienza del 31 gennaio 1967, tendenti ad accertare se gli errori incorsi nei decreti presidenziali abbiano arrecato un danno all'attore, non vi é alcuna menzione relativamente a tale circostanza, mentre non é dubbio che il mantenimento del reddito dominicale di singole partite, ripercuotendosi sulla determinazione del reddito medio dominicale per ettaro, può incidere sulla determinazione della quota espropriabile. Sicché le conclusioni del consulente di ufficio sull'esistenza del danno arrecato dai decreti di esproprio, in quanto formulate sulla base di computi incompleti, non sono sufficienti a far risolvere la questione, come lo stesso consulente ha fatto rilevare nella sua relazione dell'8 aprile 1967;

che si rende, pertanto, necessario procedere a nuovi accertamenti allo scopo di stabilire se la correzione dell'errore per eccesso nella valutazione della partita n. 2634 in territorio di Scansano, che ebbe ad attribuire ad essa un reddito dominicale superiore a quello effettivo secondo le risultanze catastali al 15 novembre 1949, sia tale da avere determinato l'espropriazione di una quota di reddito inferiore a quella che si sarebbe dovuta disporre ai sensi dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e se quindi si possa escludere che i decreti impugnati siano stati produttivi di danno all'attore e ciò anche tenuto conto dell'esclusione dalla consistenza della proprietà di lui del terreno già prima espropriato per la costruzione di una strada provinciale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

restituisce gli atti al Tribunale di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE 

 

 

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1968.