ORDINANZA N. 122
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti ripartizione dei prodotti agricoli, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 14 febbraio 1968 dalla Corte di appello di Caltanissetta - sezione magistratura del lavoro - nei procedimenti civili vertenti tra Ferrera Giuseppe e Frangiamone Luigi e tra Scerra Giuseppe e Frangiamone Luigi, iscritte ai nn. 69 e 70 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'8 giugno 1968;
2) ordinanza emessa il 6 febbraio 1968 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Giuffrida Bartolo e Pulvirenti Carmela, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 28 giugno 1968.
Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate della Corte d'appello di Caltanissetta e del Tribunale di Catania é stata proposta questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964 n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti ripartizione dei prodotti agricoli, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e con riferimento all'art. 14, lett. a. dello Statuto siciliano;
che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 60 del 22 maggio 1968, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione suindicata, che era stata prospettata negli stessi termini anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, sulla ripartizione dei prodotti agricoli, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e 14, lett. a, dello Statuto siciliano, promossa con le ordinanze 14 febbraio 1968 della Corte di appello di Caltanissetta - sezione magistratura del lavoro - e 6 febbraio 1968 del Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1968.