Sentenza n. 119 del 1968
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SENTENZA N. 119

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, e 21 maggio 1957, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1967 dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Masella Paola, Liverano Marianna e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 119 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente di riforma fondiaria;

udita nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.

 

Ritenuto in fatto

 

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506 veniva imposto, ai sensi dell'art. 8 della legge "stralcio" 21 ottobre 1950, n. 841, il vincolo di indisponibilità sui terreni siti nel Comune di Palagiano costituenti il terzo residuo, escluso da immediata espropriazione, nei confronti di Romanazzi Guglielmo. Tra i terreni in questione era compreso un uliveto di IV categoria riportato nel catasto del Comune di Palagiano alla partita n. 1601, della estensione di Ha 1,20. Con successivo decreto presidenziale 21 maggio 1957, emesso ai sensi dell'art. 9 della citata legge stralcio, una parte dei terreni in questione, tra i quali l'indicato uliveto, veniva trasferita in proprietà della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania.

Con citazione 1 luglio 1965 Paola Masella e la di lei madre Marianna Liverano, assumendo di essere rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuaria del ripetuto uliveto, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la Sezione di riforma fondiaria per rivendicare la proprietà del terreno di cui trattasi.

L'ente espropriante costituitosi in giudizio eccepiva per contro l'inammissibilità della domanda, deducendo che il provvedimento di esproprio aveva natura di atto avente forza di legge e come tale insuscettibile di sindacato da parte del giudice ordinario.

Il Tribunale, con ordinanza collegiale del 6 giugno 1966, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle attrici, tendente a dimostrare che esse e i loro antenati avevano posseduto a titolo di proprietà e da tempi immemorabile l'uliveto compreso nell'atto di esproprio ed, espletata tale prova, con successiva ordinanza del 3 aprile 1967 rimetteva gli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale del decreto presidenziale 21 maggio 1957. Rileva il Tribunale nell'ordinanza di rimessione che l'accertamento della persona del proprietario é essenziale nei procedimenti di cui trattasi, al fine di stabilire l'effettiva consistenza della proprietà e che la prova testimoniale esperita ha dato esito positivo evidenziando la sussistenza della usucapione dedotta dalle attrici come titolo di acquisto dell'immobile rivendicato per effetto di un possesso "animo domini" dalle medesime e dai loro danti causa esercitato da tempo immemorabile. Il decreto presidenziale 14 maggio 1952, n. 506, avente valore di legge impedisce al Collegio la definitiva pronuncia sul merito della controversia e va conseguentemente proposta alla Corte costituzionale la questione di legittimità per eccesso di delega del decreto presidenziale 21 maggio 1957 per aver compreso, tra i terreni costituenti parte del terzo residuo del Romanazzi Guglielmo trasferiti all'ente riforma, l'uliveto rivendicato dalle attrici.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967.

Nel presente giudizio le parti private non si sono costituite.

La sezione speciale riforma fondiaria dell'ente Puglia e Lucania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 10 luglio 1967, rileva anzitutto che il provvedimento lesivo del diritto delle attrici non é il decreto presidenziale 14 maggio 1952, n. 506, avente valore di legge, con il quale venivano esclusi dalla espropriazione e sottoposti a vincolo di indisponibilità alcuni terreni costituenti il terzo residuo della proprietà di Romanazzi Guglielmo, bensì il successivo decreto presidenziale 21 maggio 1957 che comprendeva tra i terreni del Romanazzi trasferiti all'ente riforma, l'uliveto del quale le attrici assumono di essere proprietarie. Ora, quest'ultimo decreto non é atto legislativo ma amministrativo; la questione di legittimità del decreto delegato del 1952 é quindi mal posta e giudicherà la Corte se debba pronunciare una sentenza di inammissibilità.

Nel merito l'Avvocatura osserva che la sommaria motivazione dell'ordinanza non consente di stabilire se la prova testimoniale esperita fosse ammissibile e se il Tribunale ne abbia esattamente valutato i risultati, di tal che anche nel presente caso si corre il rischio che la sentenza costituzionale sia mutiliter data restando condizionata al formarsi del giudicato civile. Nell'ipotesi perciò in cui la proposta questione fosse ritenuta ammissibile e dovesse pervenirsi ad una dichiarazione di incostituzionalità dovrebbe essere adottata la consueta formula della pronuncia "in quanto".

Conclude comunque l'Avvocatura chiedendo in via principale, che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Tribunale di Taranto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sia del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, concernente l'approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dalla Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni siti nel Comune di Palagiano costituenti il terzo residuo soggetti a vincolo di indisponibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; sia del successivo decreto presidenziale 21 maggio 1957 con il quale una parte di detti terreni veniva trasferita in proprietà dell'ente di riforma.

La censura mossa ai decreti impugnati é l'eccesso dalla delega contenuta nella citata legge n. 841 del 1950, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per aver compreso tra i terreni del terzo residuo del Romanazzi, assegnati poi in parte in proprietà all'ente, un appezzamento non appartenente al soggetto espropriato, bensì alle rivendicanti attrici Masella Paola e Liverano Marianna.

2. - L'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura dello Stato nei riguardi del decreto presidenziale 21 maggio 1957, é fondata.

Tale provvedimento, che risulta pubblicato per estratto, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 14 agosto 1957, non é un decreto legislativo delegato, ma ha la natura sostanziale e formale di atto amministrativo e, pertanto, insuscettibile del sindacato di legittimità costituzionale che spetta alla Corte unicamente sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge (art. 134 della Costituzione).

3. - Infondata, invece, é l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura nei confronti del D.P.R. 506 del 1952 sotto il rilievo che questo provvedimento, con il quale erano esclusi dalla espropriazione immediata i terreni costituenti il terzo residuo, non sarebbe lesivo del diritto delle attrici.

Come chiaramente si evince dal disposto degli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il terzo residuo é un beneficio accordato al proprietario dei terreni espropriabili, il quale può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. Nel caso in cui il proprietario non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuto la trasformazione entro due anni, anche i terreni costituenti il terzo residuo e che erano stati esclusi dall'immediata espropriazione, passano in proprietà all'ente. Qualora invece la trasformazione sia stata effettuata, il proprietario deve consegnare all'ente solo la metà dei terreni del terzo residuo ed ha diritto a conservare la proprietà della restante metà.

Ora é di tutta evidenza che i terreni ricadenti nel terzo residuo, al pari di quelli sottoposti ad espropriazione immediata, devono essere di effettiva proprietà del soggetto passivo della legge di scorporo. Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che l'uliveto dell'estensione di Ha 1,20 riportato nel catasto del Comune di Palagiano, incluso tra i terreni costituenti il terzo residuo di Romanazzi Guglielmo, non apparteneva a questo, ma é di proprietà delle attrici rivendicanti che hanno fornito la prova dell'acquisto per usucapione per effetto di un possesso dalle medesime e dai loro danti causa esercitato da tempo immemorabile.

Il decreto presidenziale impugnato, direttamente lesivo del diritto delle attrici, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso dai limiti della delega, nella parte in cui include nel terzo residuo ed assoggetta a vincolo di indisponibilità un terreno del quale il soggetto espropriato non era proprietario.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilità é stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto espropriato;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1957 proposta con ordinanza 3 aprile 1967 del Tribunale di Taranto in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

 

 

 Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE 

 

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1968.