SENTENZA N. 103
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1966 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Reali Angelo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito l'avv. Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S.
Ritenuto in fatto
Il 3 dicembre 1962 Reali Angelo inoltrava all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede provinciale di Rovigo, una domanda intesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione. La domanda veniva accolta e, per il periodo compreso tra il 16 gennaio e 16 marzo 1963, l'istante percepiva l'indennità. Successivamente però l'Istituto, dopo avere accertato che il Reali non era stato alle dipendenze di un terzo estraneo, ma del fratello Gottardo (e che pertanto non era soggetto all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione ai sensi dell'art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827), chiedeva il rimborso dell'indennità indebitamente pagata, oltre gli interessi legali. Non avendo l'interessato ottemperato a tale invito, l'Istituto provvedeva a trattenere l'importo dell'indennità in sede di liquidazione di una susseguente erogazione fatta allo stesso titolo. Questo provvedimento veniva poi confermato dal Comitato speciale di disoccupazione.
Il Reali allora conveniva l'I.N.P.S. in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo chiedendo la restituzione dell'indennità a lui precedentemente corrisposta e poi trattenuta, osservando che la norma contenuta nell'art. 40, n. 6, che esenta dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione "coloro che prestano la loro opera alle dipendenze di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti, secondo le disposizioni del Codice civile" non era applicabile nei suoi confronti, in quanto il fratello non era obbligato a somministrargli gli alimenti e comunque aveva regolarmente versato all'I.N.P.S. i contributi per la disoccupazione.
Si costituiva l'Istituto in quella sede deducendo che, per la norma richiamata, é sufficiente l'obbligo degli alimenti e non già la somministrazione effettiva degli stessi.
Il Tribunale, con ordinanza emessa il 18 novembre 1968, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'attore, ha proposto alla Corte la questione di legittimità costituzionale della ricordata norma in riferimento all'art. 38 della Costituzione rilevando che mentre per tale precetto costituzionale il diritto del lavoratore ad essere assicurato dal pericolo della disoccupazione involontaria é un obbligo che spetta allo Stato o agli Istituti all'uopo predisposti, la disposizione impugnata viene invece a trasferire detto obbligo, sia pure in via indiretta, tramite l'istituto degli alimenti, a carico del privato cittadino.
Pone altresì in luce l'ordinanza la eventualità che il lavoratore disoccupato, che non ha diritto all'indennità per aver prestato lavoro alle dipendenze di persona tenuta verso di lui alla somministrazione degli alimenti, non venga a godere neppure della effettiva somministrazione degli alimenti, nel caso in cui l'obbligato si trovi nelle condizioni economiche di non potere assolvere all'obbligo impostogli dalla legge.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.
Nel presente giudizio si é costituito soltanto l'I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Cannella e Arturo Pittoni. Nelle deduzioni costitutive, depositate in cancelleria il 7 febbraio 1967, la difesa dell'Istituto osserva che l'indennità di disoccupazione ha carattere assicurativo e natura alimentare in quanto l'evento coperto dall'assicurazione é lo stato di bisogno in cui viene a trovarsi involontariamente il prestatore di attività lavorativa retribuito alle dipendenze di "altri" quando il rapporto di lavoro preesistente sia venuto meno. La involontarietà della disoccupazione é presunta dalla legge allorché il datore di lavoro sia un estraneo per il lavoratore.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia un parente o comunque una persona tenuta, a norma degli artt. 433- 448 del Codice civile, alla corresponsione degli alimenti, la disposizione dell'art. 40, n. 6, presume, invece, la "volontarietà" dell'eventuale stato di disoccupazione del lavoratore. In sostanza perciò l'esclusione dell'obbligo assicurativo per la disoccupazione sancito dalla ripetuta norma, la legge ha voluto impedire - proprio per il carattere alimentare della prestazione - che coloro i quali sono tenuti a dare gli alimenti al proprio lavoratore, non riversino sulla collettività l'obbligo alimentare ad essi imposto dal Codice civile, con un atto meramente volontario, quale é quello del licenziamento.
Ciò premesso, la difesa dell'Istituto prende atto del rilievo di incostituzionalità messo dall'ordinanza di rinvio e conclude rimettendosi alla decisione della Corte.
In una memoria, depositata il 29 maggio 1968, la difesa dell'I.N.P.S. precisa che nell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione non é tutelato qualsiasi stato di disoccupazione, bensì, come risulta dalla legge, uno stato di disoccupazione involontaria, per mancanza di lavoro, che segua una precedente occupazione soggetta alla relativa assicurazione. Ora, nella ipotesi prevista dalla norma impugnata, il legislatore ha escluso che possa ricorrere la possibilità dell'evento protetto da tale forma di assicurazione. Il lavoratore dipendente da un congiunto non é infatti soggetto all'alea della disoccupazione derivante dalle condizioni del mercato del lavoro perché il datore di lavoro, essendo compreso tra le persone soggette alla somministrazione degli alimenti, ha interesse a che il congiunto non rimanga disoccupato.
Contesta poi la difesa che la norma in esame abbia trasferito al privato un obbligo che, viceversa, dovrebbe essere assolto con i mezzi dello Stato, rilevando che essa non pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di pagare la disoccupazione, ma esclude il datore di lavoro dall'obbligo di assicurare.
Il fatto, infine, che nella realtà il datore di lavoro possa trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'obbligo alimentare non sposta la soluzione della dedotta questione in quanto dalla previsione della norma non si richiede che effettivamente il datore di lavoro somministri in concreto gli alimenti, ma é sufficiente egli sia compreso tra le persone che, secondo le norme del Codice civile, possono essere tenute all'adempimento dell'obbligo alimentare.
Considerato in diritto
La questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 40, n. 6 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, é fondata.
Lo scopo dell'assicurazione per la disoccupazione, com'é dato desumere dall'art. 45, comma terzo, del citato R.D.L. n. 1827 del 1935, é "l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro". Soggetti del rapporto assicurativo sono: l'Ente gestore (e cioè l'Istituto nazionale della previdenza sociale), il datore di lavoro (obbligato al pagamento dei contributi) che impiega alle proprie dipendenze persone retribuite e i lavoratori assicurati, che prestano la loro opera alle dipendenze altrui. L'evento coperto é, infine, la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, ossia quella inattività - conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro - non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obbiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni nel mercato di lavoro.
Ora é di tutta evidenza che anche nell'ipotesi contemplata dalla norma impugnata e cioè nel rapporto di lavoro di coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta per legge verso di essi alla somministrazione degli alimenti, possano puntualmente realizzarsi tutte le condizioni e ricorrere tutti i requisiti costituenti gli indispensabili presupposti della forma assicurativa in esame. Anche in tali rapporti il lavoratore resta esposto all'alea della involontaria disoccupazione. É quindi da disattendere l'opposta tesi, sostenuta dalla difesa dell'I.N.P.S. a giustificazione della norma censurata, secondo la quale la possibilità dell'evento protetto non potrebbe verificarsi in quanto il datore di lavoro, essendo compreso tra le persone soggette all'obbligo della somministrazione degli alimenti, ha interesse a che il congiunto non rimanga disoccupato. I vincoli di parentela possono al più rendere meno probabile, ma non escludere che il lavoratore possa incorrere in uno stato di disoccupazione involontaria.
Va peraltro rilevato che ai sensi dell'art. 38 della Costituzione tutti i lavoratori hanno diritto ad essere assicurati contro la disoccupazione e che solo l'assicurazione sociale, in quanto basata sulla generalità ed obbligatorietà del rapporto assicurativo, rappresenta l'idoneo strumento per indennizzare indistintamente e concretamente tutti coloro che vengono colpiti dalla mancanza di lavoro. Questa fondamentale esigenza, che si identifica con lo scopo dell'assicurazione, non può certo essere perseguita con l'istituto degli alimenti, regolato dal Codice civile, avente natura, caratteri e finalità del tutto diversi. Il lavoratore tutelato dalla forma previdenziale in esame ottiene sicuramente l'indennità in caso di involontaria disoccupazione; colui, invece, che resta privo di occupazione dopo essere stato alle dipendenze di persona tenuta alla somministrazione degli alimenti, non solo non ha diritto all'indennità, per non essere il rapporto di lavoro assicurabile, ma resta anche esposto alla eventualità di non poter godere neppure degli alimenti nei casi, non infrequenti, in cui l'obbligato alla somministrazione venga a trovarsi in condizioni economiche tali da non poter assolvere all'obbligo impostogli dalla legge.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul "perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1968.