Sentenza n. 93 del 1968
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SENTENZA N. 93

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge regionale sarda 11 luglio 1967, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 1967, concernente "Interventi fitosanitari a cura dell'Amministrazione regionale e provvedimenti connessi in applicazione della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'8 novembre 1967, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 30 del Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Gasparri, per la Regione autonoma della Sardegna.

 

Ritenuto in fatto

 

Nella seduta dell'11 luglio 1967 il Consiglio regionale sardo approvava la legge concernente "Interventi fitosanitari a cura dell'Amministrazione regionale" disponendo (art. 1) che i programmi di intervento, finanziati dalla Regione, devono essere predisposti dall'Osservatorio fitopatologico per la Sardegna. Nell'art. 2 della stessa legge si prevede poi l'estensione al personale dell'Osservatorio delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, ossia l'attribuzione di una indennità speciale pari al 60 per cento del solo stipendio o della retribuzione base al lordo.

Nel successivo art. 4 si stanzia la somma di lire 5.000.000 sul capitolo 16612 del bilancio 1967 e si muta la denominazione del capitolo stesso con l'aggiunta "e degli uffici dell'Osservatorio fitopatologico della Sardegna".

Comunicata al Governo, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale, la legge veniva restituita per un nuovo esame rilevandosi che non poteva essere adottato alcun provvedimento riguardante lo status economico del personale dell'Osservatorio poiché, ai sensi dell'art. 7 delle disposizioni di attuazione, approvate con D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, il trasferimento di detto ufficio e relativo personale dallo Stato alla Regione era stato espressamente escluso. Ciò nondimeno, il Consiglio regionale, nella successiva seduta del 19 ottobre 1967, riapprovava la legge in questione.

Con ricorso notificato l'8 novembre 1967 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2 e 4 della legge in questione deducendo la violazione dell'art. 3 lett. d dello Statuto speciale in relazione all'art. 7 delle disposizioni di attuazione approvate con D. P. R. n. 327 del 1950.

Osserva l'Avvocatura che la potestà legislativa primaria spettante alla Regione in materia di agricoltura e foreste non può esercitarsi nei riguardi dell'Osservatorio fitopatologico trattandosi di ufficio che, pur potendo prestare la sua attività tecnica a favore della Regione, resta inquadrato, e con esso il relativo personale, nell'organizzazione dello Stato, sia sotto il profilo dello stato giuridico, che di quello economico-normativo.

Conseguentemente la legge impugnata non poteva disciplinare il trattamento economico di detto personale.

Né varrebbe obbiettare che nella specie trattasi semplicemente della attribuzione di una indennità integrativa in relazione a speciali servizi espletati nell'interesse della Regione. Lo status economico del personale, sotto qualsiasi forma trovi estrinsecazione, é materia riservata allo Stato, a pena di creare inammissibili discriminazioni in seno al personale statale.

Parimenti non gioverebbe invocare come "precedente", il fatto che tale indennità sia stata estesa con legge 26 giugno 1958, n. 18, al personale dipendente dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e delle foreste. A parte, invero, la considerazione che quest'ultima indennità ha carattere temporaneo, essendo corrisposta in relazione alla istruttoria e approvazione dei progetti di miglioramento fondiario, é da rilevare che, secondo quanto già affermato dalla Corte ogni legge ha una propria autonomia, quanto meno sul piano processuale. Di tal che la mancata impugnativa della legge precedente non importa presclusione all'impugnazione di un atto a contenuto analogo o similare.

L'illegittimità dell'art. 2 si estende ovviamente all'art. 4 che prevede lo stanziamento della somma occorrente per la corresponsione dell'indennità ed i modi per farvi fronte.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituito il Presidente della Regione sarda, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gasparri, con deposito di deduzioni in cancelleria in data 27 novembre 1967.

La difesa regionale rileva che se é vero che l'Osservatorio fitopatologico é rimasto organo dello Stato, altrettanto vero é che, in base all'art. 7 delle norme di attuazione di cui al D. P. R. n. 327 del 1950, esso é divenuto anche organo della Regione. Conseguentemente il personale dell'Osservatorio fa parte, per quanto concerne lo stato giunco, e cioè assunzione e carriera, dei quadri impiegatizi statali; ma fa anche parte, sotto il profilo funzionale, del personale della Regione. L'estensione ad esso dell'indennità speciale di servizio regionale costituisce appunto il corrispettivo di questa parziale dipendenza funzionale della Regione e non incide sullo stato giuridico né su quello economico del personale in questione, in quanto personale statale.

Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che il ricorso sia respinto.

In una memoria depositata il 7 maggio 1968 la difesa della Regione fa presente che tra le attribuzioni degli Osservatori fitopatologici indicate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e dal Regolamento 20 ottobre 1933, n. 1700 non é compresa la formulazione di programmi per la lotta contro le malattie delle piante. Dato ciò, il compito di predisporre i programmi operativi per l'attuazione della tutela fitosanitaria, affidato con la legge impugnata all'Osservatorio, deve considerarsi un compito nuovo ed é quindi giusto che per l'espletamento di esso sia stata disposta una adeguata retribuzione aggiuntiva. Il Governo, inoltre, non ha impugnato la precedente legge regionale n. 18 del 1958, con la quale la stessa speciale retribuzione venne concessa al personale dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura si che, per coerenza, non avrebbe dovuto poi impugnare la legge ora in esame.

La difesa della Regione insiste per il rigetto del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. - Nel ricorso indicato in epigrafe la legge regionale sarda 11 luglio 1967 concernente "Interventi fitosanitari a cura dell'Amministrazione regionale e provvedimenti connessi in applicazione della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8" é stata denunciata come costituzionalmente illegittima in riferimento all'art. 3, lett. d, dello Statuto, che riconosce alla Regione una potesta legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste, ed in relazione all'art. 7 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto, che indica quali uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna sono passati alle dipendenze della Regione.

L'impugnativa é limitata alle disposizioni contenute negli artt. 2 e 4 della legge che rispettivamente prevedono: a) l'estensione al personale degli uffici dell'Osservatorio fitopatologico della Sardegna delle norme di cui all'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, ossia l'attribuzione di una indennità speciale pari al 60 per cento dello stipendio o della retribuzione base al lordo; b) lo stanziamento in bilancio, in apposito capitolo, della somma occorrente per la corresponsione di detta indennità. E il motivo di doglianza del ricorso é che non poteva la Regione adottare alcun provvedimento riguardante lo status economico del personale dell'Osservatorio, il quale, per espresso disposto dell'art. 7 delle norme di attuazione del D.P.R. n. 327 del 1950, non é passato alle dipendenze della Regione, ma é restato a tutti gli effetti personale statale.

Dai motivi del ricorso si desume chiaramente che la norma costituzionale nei cui confronti deve intendersi proposta la questione di legittimità é quella contenuta nella lettera a - e non già nella lettera d - dell'art. 3 dello Statuto, la quale riguarda appunto la potestà legislativa primaria della Regione in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e dello stato giuridico ed economico del personale".

2. - Ciò premesso, non é dubbio che le disposizioni impugnate debbano essere dichiarate costituzionalmente illegittime. L'indispensabile presupposto della legittimità di una legge regionale regolatrice del trattamento economico del personale di determinati uffici é costituito dal fatto che essa si riferisce a dipendenti della Regione. Nella specie é fuor di contestazione che ci si trovi in presenza di personale statale essendo l'Osservatorio fitopatologico per la Sardegna rimasto alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Del pari non é contestabile che l'attribuzione a tale personale di una indennità - per giunta di rilevante importo, con carattere continuo e permanente e calcolata in una percentuale dello stipendio - incida sullo stato economico interferendo in materia riservata all'esclusiva competenza del legislatore nazionale.

A giustificazione delle norme impugnate si adduce che l'indennità rappresenterebbe il compenso per l'esplicazione di un compito particolare attribuito dalla legge regionale all'Osservatorio fitopatologico, compito che dovrebbe considerarsi nuovo in quanto non tassativamente previsto dalla legge statale 18 giugno 1931, n. 987. A parte che tale rilievo non può ritenersi pertinente alla questione di legittimità costituzionale, si osserva che l'indicazione dei compiti degli Osservatori contenuta nell'art. 22 della suddetta legge é esemplificativa e non tassativa poiché dopo la specificazione di alcuni particolari compiti si parla anche di quegli altri dei quali tali uffici potranno essere incaricati dall'Amministrazione dell'agricoltura. Inoltre la legge non affida agli Osservatori solo compiti di carattere scientifico, come si assume dalla difesa della Regione, ma anche attività di vigilanza e di organizzazione delle operazioni di difesa contro le malattie delle piante. La predisposizione di programmi operativi per l'attuazione della tutela fitosanitaria prevista dalla legge regionale rientra quindi tra i compiti istituzionali degli Osservatori.

A differente soluzione della proposta questione di costituzionalità non può alfine indurre la considerazione che una indennità speciale, identica a quella ora in esame, fu disposta con la precedente legge regionale 26 giugno 1958, n. 18, a favore del personale degli uffici dell'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura, anch'esso non trasferito alla Regione ma restato alle dipendenze dello Stato ai sensi del medesimo art. 7 del D.P.R. n. 327 del 1950. Il fatto che non sia stata impugnata una precedente legge regionale, per la quale si assume che ricorressero gli stessi motivi di incostituzionalità, non può assurgere a ragione preclusiva, né configurarsi come eccesso di potere per l'attuale impugnativa dato il carattere di indipendenza e di novità che deve riconoscersi alle norme della legge in esame agli effetti dell'ammissibilità della loro impugnazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge regionale sarda 11 luglio 1967, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 1967, concernente "Interventi fitosanitari a cura dell'Amministrazione regionale e provvedimenti connessi in applicazione della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1968.