Sentenza n. 83 del 1968
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SENTENZA N. 83

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762 (istituzione dell'I.G.E.); dell'art. 22 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e modificato con R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2013 (riforma degli ordinamenti tributari); e dell'art. 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799 (provvedimenti in materia di I.G.E.), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra la Latteria sociale di Brignano Gera d'Adda e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.

Visti gli atti di costituzione della Latteria sociale e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione finanziaria.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel giudizio civile, promosso contro l'Amministrazione delle finanze, la Società cooperativa latteria sociale di Brignano Gera d'Adda, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del decreto ministeriale 27 novembre 1963, che la condannava al pagamento della somma di lire 354.425 quale ammontare dell'I.G.E. evasa, e di lire 500.000 di pena pecuniaria. La Cooperativa sosteneva che non sussisteva affatto l'acquisto presso terzi di latte, addebitatole presuntivamente per il periodo gennaio 1951-settembre 1955, sull'erroneo presupposto di un determinato coefficiente di resa del formaggio prodotto.

L'Amministrazione delle finanze eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di questione di estimo semplice.

Con ordinanza del 23 giugno 1966, il Tribunale di Brescia, premesso trattarsi effettivamente di estimo semplice, ha ritenuto che dal combinato disposto dell'art. 52 del R. D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta sull'I.G.E., convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, dell'art. 6, comma primo, all. E della legge n. 2248 del 20 marzo 1865, e dell'art. 22 del R. D.L.7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016 e modificato con R. D.L.27 ottobre 1937, n. 2013, si deduce che la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi relativi a questioni di estimazione semplice in materia di I.G.E. non riscossa in abbonamento, non é prevista né davanti alle Commissioni tributarie, né davanti all'autorità giudiziaria ordinaria; e ciò in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, per il quale ogni diritto soggettivo del privato é tutelato, nei confronti della pubblica amministrazione, in via giurisdizionale.

Poiché inoltre l'art. 18 del D.L.3 maggio 1948, n. 799, prevede la giurisdizione di apposite commissioni tributarie per le controversie in materia di I.G.E. riscossa in abbonamento, vi é altresì contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, per i medesimi diritti, la tutela giurisdizionale viene ad essere condizionata dalle diverse modalità di pagamento dell'imposta (in abbonamento o non) nonostante l'identità intrinseca del tributo.

Il Tribunale ha pertanto sollevato la questione di legittimità costituzionale delle suindicate norme, in riferimento agli artt. 113, 3 e 24 della Costituzione, ordinando la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.

Nel giudizio dinanzi questa Corte si sono costituiti la Società cooperativa latteria sociale di Brignano Gera d'Adda, e l'Amministrazione delle finanze rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con le deduzioni depositate in data 19 ottobre 1966 la difesa della predetta Cooperativa rileva innanzi tutto che il Tribunale avrebbe ben potuto decidere la controversia, seguendo l'insegnamento della dottrina e della più autorevole giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha affermato il principio che tutte le questioni in materia di imposta sulla entrata, per le quali sia escluso il controllo delle Commissioni tributarie, rientrano nella competenza del giudice ordinario, ancorché integranti casi di estimazione semplice.

Relativamente alla questione di legittimità costituzionale la stessa difesa fa presente che l'esame va portato su quelle norme che sottraggono alla tutela del giudice ordinario le questioni di estimazione semplice. Queste norme non si rinvengono nell'art. 6 della legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; si ritrovano invece nell'art. 22 del decreto legislativo n. 1639 dell'anno 1936, che, riguardando nel suo contesto le imposte dirette, mantiene la competenza dell'autorità giudiziaria su ogni controversia, escludendo però le questioni di "semplice estimazione dei redditi". Ritiene tuttavia la Società che questa disposizione, riferita soltanto alle imposte dirette, non comprenda affatto l'I.G.E., che é imposta indiretta.

L'Avvocato generale dello Stato, con le deduzioni depositate in data 31 ottobre 1966 rileva la infondatezza della questione giacché l'art. 52 della legge n. 762 del 1940 va interpretato nel senso che é sempre ammessa la tutela giurisdizionale in materia di estimazione semplice riguardante l'applicazione dell'I.G.E., come per altro é stato deciso da numerose sentenze della Corte di cassazione.

 

Considerato in diritto

 

L'ordinanza di rimessione ritiene che, in materia tributaria, le controversie, le quali abbiano per oggetto la estimazione semplice per valutazione induttiva in fatto dei cespiti imponibili, siano tutte escluse dalla competenza della autorità giudiziaria, senza alcuna distinzione fra imposte dirette ed imposte indirette, compresa l'I.G.E. E poiché per le controversie relative all'I.G.E. corrisposta mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente non é ammesso neppure il ricorso alle Commissioni tributarie, previsto dall'art. 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799, limitatamente all'I.G.E. corrisposta in abbonamento, mancherebbe, in tali ipotesi, la tutela giurisdizionale dei diritti derivanti da una eventuale imposizione fiscale basata su una stima erronea, con violazione dei principi enunciati negli artt. 13, 3 e 24 della Costituzione

La questione non é fondata.

La Corte ritiene che alla imposta generale sulla entrata non sono applicabili né la norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che esclude dalla competenza della autorità giudiziaria le questioni relative all'estimo catastale, ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli; né la norma dell'art. 22 del R. D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e modificato con R. D.L.27 ottobre 1937, n. 2013, che mantiene la competenza della autorità giudiziaria su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi.

Per quanto la Corte di cassazione abbia ritenuto nel passato il contrario, numerose recenti sentenze pronunziate a sezioni unite e la più autorevole dottrina affermano che, in materia di I.G.E. - nelle ipotesi nelle quali non é previsto il ricorso alle Commissioni tributarie - le questioni di estimazione semplice rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero i sopraindicati artt. 6 e 22 - entrambi dettati con riferimento alle imposte dirette - non riguardano affatto l'imposta sull'entrata e comunque per essa non sussistono quelle ragioni che hanno indotto il legislatore ad emanare le ricordate disposizioni. L'estimo catastale, infatti, richiede complessi accertamenti tecnici per stabilire il reddito medio, ordinario e continuativo; il riparto di quota va fatto in base ai vari catasti per provincia e per comuni, sicché non consente alcun accertamento singolo; e le imposte dirette colpiscono il reddito, inteso come periodico aumento di ricchezza. Queste ragioni, che determinano la esclusione della competenza della autorità giudiziaria, non valgono affatto per l'I.G.E., che é una imposta indiretta, la quale colpisce l'entrata in denaro conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche o da enti, nonché alcuni atti economici relativi al commercio di materie, merci e prodotti.

Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi relativi all'I.G.E., le norme da applicare sono l'art. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, il quale, senza enunciare alcuna limitazione, espressamente stabilisce che contro l'ordinanza dell'intendente di finanza e contro il decreto del Ministro per le finanze é consentito gravame dinanzi all'autorità giudiziaria in sede civile; l'art. 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799, che, affidando alle Commissioni tributarie distrettuali e provinciali la risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione della imposta sull'entrata corrisposta mediante abbonamento, mantiene implicitamente ferma la competenza del giudice ordinario per le controversie relative alla imposta corrisposta mediante marche o versamenti in conto corrente postale comprese quelle di estimazione semplice; e l'art. 28 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, che conferma le disposizioni vigenti (e cioè quelle relative alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria), per quanto concerne la risoluzione delle controversie in materia di tassa scambi, che in epoca successiva é stata sostituita dalla imposta sull'entrata.

Risultando da quanto sopra esposto che, in materia di estimazione semplice di imposta sull'entrata per le ipotesi sopraindicate, é consentita l'azione davanti al giudice ordinario, la legge assicura la tutela giurisdizionale di cui l'ordinanza lamenta la carenza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762 (istituzione dell'I.G.E.); 22 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e modificato con R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2013 (riforma degli ordinamenti tributari); e 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799 (provvedimenti in materia di I.G.E.), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113 della Costituzione, con ordinanza 23 giugno 1966 del Tribunale di Brescia.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1968.