Ordinanza n. 82 del 1968
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ORDINANZA N. 82

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 5 giugno 1968, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito delle deliberazioni dell'E.R.A.S. (ora E.S.A.) 9 agosto 1967, n. 919, e 10 agosto 1967, n. 920, rispettivamente di approvazione del regolamento organico per il personale impiegatizio e per il personale operaio, della deliberazione 3 aprile 1968, n. 141, con la quale l'Ente ha ritenuto di prendere atto della esecutività dei regolamenti organici anche in mancanza dell'approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli atti successivi, nonché del comportamento dello stesso Assessorato, in ordine all'approvazione delle delibere predette.

Udita nella camera di consiglio del 2 luglio 1968 la relazione del Giudice Angelo De Marco;

Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana;

Ritenuto che, col ricorso notificato il 5 giugno 1968 indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti delle deliberazioni dell'E.S.A. 9 agosto 1967, n. 919, e 10 agosto 1967, n. 920, rispettivamente, di approvazione del regolamento organico per il personale impiegatizio e per il personale operaio, della deliberazione 3 aprile 1968, n. 141, con la quale l'Ente ha ritenuto di prendere atto della esecutività dei regolamenti organici anche in mancanza dell'approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli atti successivi, nonché del comportamento dello stesso Assessorato, in ordine all'esercizio del controllo sulle delibere anzidette;

che con lo stesso ricorso é stata richiesta la sospensione dell'esecuzione delle anzidette deliberazioni dell'E.S.A.;

Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della definizione della causa, venga disposta la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti per i quali essa é stata richiesta;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato in data 5 giugno 1968 indicato in epigrafe, ordina la sospensione dell'esecuzione delle impugnate deliberazioni dell'E.S.A. sopra indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA – Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI

 

 

Depositata in cancelleria il 2 luglio 1968.