Ordinanza n. 80 del 1968
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ORDINANZA N. 80

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, contenente norme sull'ordinamento della professione di giornalista, promosso con ordinanza del 13 dicembre 1967 del Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Saulle Mario e la S.p.a. Ponzoni editore, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968.

Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Milano ha sollevato la predetta questione in riferimento all'art. 21 della Costituzione;

che l'ordinanza é stata regolarmente notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel presente giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che nell'atto di deduzioni depositato il 19 marzo 1968 l'Avvocatura ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione proposta fu già decisa con sentenza n. 11 del 23 marzo 1968;

che con detta sentenza la Corte accertò che l'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non contrasta con l'art. 21 della Costituzione;

che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a discostarsi da tale decisione;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'"ordinamento della professione di giornalista", sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI

 

 

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1968.