ORDINANZA N. 71
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 gennaio 1968, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 febbraio 1968 ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito della deliberazione dell'E.R.A.S. 6 luglio 1962, n. 1054, concernente la determinazione del trattamento di cessazione del rapporto di impiego del personale dipendente, e del relativo atto di approvazione da parte dell'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste in data 1 ottobre 1962, n. 10254.
Udita nella camera di consiglio del 20 giugno 1968 la relazione del Giudice Angelo De Marco;
Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.
Ritenuto che, col ricorso notificato il 29 gennaio 1968 indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell'atto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste in data 1 ottobre 1962 con il quale é stata approvata la deliberazione dell'E.R.A.S. 6 luglio 1962, n. 1054, concernente la determinazione del trattamento di quiescenza dovuto al personale dipendente dall'Ente;
che con la memoria illustrativa in data 7 giugno 1968 e nel corso della discussione orale l'Avvocato dello Stato ha chiesto la sospensione del provvedimenti impugnati;
Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della definizione della causa, venga disposta la sospensione degli impugnati provvedimenti;
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la memoria illustrativa in data 7 giugno 1968 e durante la discussione orale in riferimento al ricorso indicato in epigrafe, ordina la sospensione della deliberazione dell'E.R.A.S. in data 6 luglio 1962, n. 1054, con la quale sono stati stabiliti le norme e i criteri per la determinazione del trattamento di quiescenza dovuto al personale dipendente dall'Ente stesso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 20 giugno 1968.