ORDINANZA N. 35
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 3312, 3313 e 3314 del 18 dicembre 1952, promosso con ordinanza 29 dicembre 1965 (pervenuta alla Corte il 28 giugno 1966) del Tribunale di Bari, nel procedimento civile vertente tra Zezza Giulia e Michele, eredi di Zezza Alfonso, e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - iscritta al n. 135 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.
Visto l'atto di costituzione dell'Ente di riforma fondiaria;
Udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma fondiaria;
Ritenuto che il Tribunale di Bari, con l'ordinanza di rimessione, ha proposto alla Corte la questione dl legittimità costituzionale del decreti presidenziali indicati - in epigrafe deducendone l'eccesso dai limiti della delega in quanto nella determinazione della consistenza patrimoniale e conseguente calcolo della quota di scorporo, alla data del 15 novembre 1949, in danno di Zezza Alfonso, si sarebbe tenuto conto: a) di terreni siti in agro di Ortanova che figuravano accatastati ad Alfonso Zezza, ma che in effetti appartenevano al Demanio dello Stato; b) di variazioni catastali, comportanti aumento del reddito dominicale, introdotte posteriormente al 15 novembre 1949;
Considerato che sulla scorta degli atti di causa non é dato stabilire quale maggiore esproprio sia conseguito dall'estensione del calcolo ai terreni siti in agro di Ortanova dei quali non era proprietario Alfonso Zezza, mentre, per quanto attiene alle variazioni di coltura, non risulta precisato di quali e quante variazioni si tratti, se esse furono disposte a domanda o d'ufficio, in quali date furono eseguite le verifiche catastali che dettero luogo a tali variazioni ed infine quali siano le date della loro efficacia (decorrenza);
che per l'acquisizione di questi elementi, indispensabili ai fini della soluzione della proposta questione di legittimità costituzionale, é necessario rimettere gli atti al Tribunale di Bari;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1968.