ORDINANZA N. 28
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato l'8 luglio 1967, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale lo Stato ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni contro il decreto dell'Assessore regionale per le finanze 28 aprile 1967, n. 648, con il quale il Comune di Taormina é stato autorizzato a dare esecuzione alla delibera consiliare n. 263 del 6 marzo 1963, che istituisce un Casinò municipale a Taormina.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 il Giudice relatore Antonio Manca;
Uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con ricorso 8 luglio 1967, notificato in pari data e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 successivo, iscritto al n. 22 del Registro ricorsi del 1967, la Regione siciliana a mezzo del suo Presidente ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale é stato sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in relazione al decreto dell'Assessore regionale per le finanze in data 28 aprile 1967, n. 648, recante l'autorizzazione al Comune di Taormina a dare esecuzione al precedente provvedimento consiliare istitutivo di una casa da giuoco nella stessa città;
che la Regione ha addotto a fondamento del ricorso la violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e la disparità di trattamento nei confronti di altra Regione a Statuto speciale, conseguente alla mancata proposizione del conflitto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in fattispecie analoga a quella della istituzione del casinò di Taormina;
che al detto ricorso resisteva il Presidente del Consiglio dei Ministri, con deduzioni in data 20 luglio 1967, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza del ricorso stesso; che con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 febbraio 1968 il Presidente della Regione siciliana ha rinunziato al ricorso e la rinunzia é stata accettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con dichiarazione in calce all'atto medesimo;
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per rinunzia;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 17 aprile 1968.