Ordinanza n. 27 del 1968
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ORDINANZA N. 27

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza Cagliari nel procedimento penale a carico di Roverati Eriberto, iscritta al n. 238 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata emessa il 25 settembre 1967 del Comandante del porto di nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con l'ordinanza predetta é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice della navigazione in riferimento all'art. 104, comma primo, della Costituzione; che nessuno si é costituito in giudizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 79 del 15 giugno 1967, ha dichiarato non fondata la questione medesima;

che la presente ordinanza non adduce ragioni diverse da quelle già prese in esame dalla Corte, né vi sono motivi che inducono a discostarsi dalla predetta decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238, comma primo, del Codice della navigazione, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 104, comma primo, della Costituzione.

 Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 17 aprile 1968.