ORDINANZA N. 12
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 5, lett. a, secondo inciso, del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1967 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Ottani Raffaele, Pelloni Carlo ed altri, iscritta al n. 189 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.
Visti gli atti di costituzione di Ottani Raffaele, di Pelloni Carlo, della Federazione nazionale della stampa e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
Uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Riccardo Artelli, per l'Ottani, gli avvocati Gaetano Foschini e Nino Gaeta, per la Federazione nazionale della stampa, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Padova ha soIlevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 5, lett. a, secondo inciso, del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959;
che ad avviso del pretore la norma impugnata, nell'imporre che al lavoro giornalistico nelle redazioni dei quotidiani e delle agenzie di informazione quotidiana per la stampa siano adibiti esclusivamente giornalisti professionisti, viola l'art. 76 della Costituzione in quanto il suo disposto non rientrerebbe nel concetto del minimi inderogabili di trattamento economico e normativo della categoria, per assicurare i quali la legge 14 luglio 1959, n. 741 conferì delega al Governo;
Considerato che il giudice a quo, ai fini della valutazione della rilevanza, ha escluso che un obbligo di analogo contenuto si rinvenga nella successiva legge 3 febbraio 1963, n. 69;
che, proprio partendo da siffatto presupposto, egli avrebbe dovuto accertare se il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, non sia stato per questa parte abrogato e quindi risulti inapplicabile a fatti che, come quelli che hanno dato origine al processo innanzi a lui pendente, si sono verificati posteriormente all'entrata in vigore della detta legge;
che tale indagine, riservata al giudice di merito al fine della individuazione della norma applicabile, é essenziale per stabilire la rilevanza della questione di legittimità costituzionale e, quindi, per la rituale proposizione del giudizio di costituzionalità;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina restituirsi gli atti al pretore di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1968.