ORDINANZA N. 9
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga del contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1967 dal Tribunale di Sciacca nel procedimento civile in corso tra Li Bassi Giuseppe e Costa Calogero, iscritta al n. 125 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967;
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Sciacca emessa il 5 maggio 1967 nel procedimento civile in corso tra Li Bassi Giuseppe e Costa Calogero, é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, i1 quale subordina al parere dell'Ispettorato compartimentale agrario il rilascio di un fondo condotto in affitto e soggetto a proroga legale, quando il proprietario dichiari di voler eseguire opere di trasformazione agraria, per violazione degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione;
che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 147 del 12 dicembre 1967, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione suindicata, che era stata prospettata negli stessi termini anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b, del D.L.C. P.S. 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga del contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, per violazione degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, promossa con ordinanza 5 maggio 1967 del Tribunale di Sciacca.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1968.