ORDINANZA N. 7
11 MARZO 1968
repubblica italiana
in nome del popolo italiano
la corte costituzionale
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1967 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Capriotti Giovanni, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al Tribunale di Varese a carico di Capriotti Giovanni, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 503, ultimo comma, del Codice di procedura penale, che conferisce al giudice, nei giudizi direttissimi, la facoltà di concedere all'imputato un termine non inferiore a cinque giorni per preparare la difesa;
che il Tribunale di Varese ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, rilevando che la discrezionalità concessa al giudice determinerebbe una situazione di disparità rispetto ad altre situazioni prevedute dallo stesso Codice, e nelle quali la concessione del termine a difesa è invece obbligatoria; ed ha pertanto rimesso gli atti alla Corte costituzionale con ordinanza del 28 marzo 1967;
che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1967;
Considerato che la questione proposta è identica a quella che è stata oggetto della sentenza n. 92 del 26 giugno 1967;