ORDINANZA N. 6
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof.. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 novembre 1966 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Fabbricatore Giuseppe ed altri contro Carrozzi Raffaela, la Gestione case per lavoratori ed altri, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967;
2) ordinanza emessa l'11 maggio 1967 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento civile vertente tra Capra Antonio ed altri contro la Cassa per il Mezzogiorno ed altri, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967;
3) ordinanza emessa il 17 giugno 1967 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Bersani Mario e l'Ufficio del Registro di Fiorenzuola d'Arda, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
Ritenuto che con le sopra menzionate ordinanze emesse nel corso di procedimenti civili pendenti avanti ai Tribunali di Salerno, Campobasso e Piacenza é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, in quanto commina la nullità delle notificazioni degli atti giudiziali alle Amministrazioni statali non eseguite presso la competente Avvocatura dello Stato senza possibilità di sanatoria, neppure a seguito della costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
che con l'ordinanza del Tribunale di Salerno la censura é stata sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e con le altre ordinanze in relazione al solo art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Salerno si sono costituiti la "Gestione case per lavoratori" (G.E.S.C.A.L.) ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; che nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di Campobasso si é costituita la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) in persona del Presidente pro-tempore prof. Gabriele Pescatore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; che nel giudizio promosso dal Tribunale di Piacenza si é costituito il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 97 del 26 giugno 1967, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 come sopra impugnato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della notificazione; che pertanto la questione sollevata con le ordinanze di cui sopra deve dichiararsi manifestamente infondata perché la norma impugnata ha cessato di avere efficacia a norma dell'art. 136 della Costituzione, e non può quindi trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Salerno, Campobasso e Piacenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1968.