ORDINANZA N. 5
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con tre ordinanze emesse il 29 gennaio 1964 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano sui ricorsi di Vazzoler Domenico e Vazzoler Camillo contro l'Ufficio delle imposte di Conegliano, iscritte ai nn. 241, 242 e 243 del registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse nei procedimenti promossi da Vazzoler Domenico e Vazzoler Camillo contro l'Ufficio delle imposte di Conegliano, la Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, per eccesso di delega, in riferimento all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e sotto il profilo che l'applicazione della norma impugnata porterebbe ad un diverso trattamento fra i contribuenti in parità di posizione contributiva, a seconda che abbiano o meno definito l'obbligazione per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio prima dell'entrata in vigore del predetto testo unico; che le dette ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera del Deputati, inscritte ai nn. 241, 242, 243 del registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 1967;
Considerato che con sentenza n. 135 del 1967, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. del 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le ordinanze della Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano, riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 136 lett. b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;
ordina la restituzione degli atti alla Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1968.