Sentenza n. 156 del 1967
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SENTENZA N. 156

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e sul funzionamento dei tribunali per i minorenni, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1966 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Salvati Guido ed altri, iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale contro Salvati Guido ed altri, alcuni dei quali minori di età, il pretore di Napoli, con ordinanza del 4 aprile 1966, ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D.L. del 20 luglio 1934, n. 1404 (sulla istituzione e sul funzionamento dei tribunali per i minorenni), in riferimento all'art. 13, secondo comma, della costituzione, e, sospeso il giudizio, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

La disposizione impugnata stabilisce che nei procedimenti penali a carico di minori devono essere disposte speciali ricerche volte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale, e che possono altresì, senza obbligo di speciali formalità, essere assunte informazioni e sentiti pareri al fine di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta. Per quanto é possibile desumere dalle espressioni usate nell'ordinanza sembra che il contrasto fra la norma impugnata e l'art. 13 della costituzione si riscontri dal pretore nel carattere obbligatorio della visita medica sulla persona del minore imputato allo scopo di accertarne i precedenti sotto l'aspetto fisico. La tassatività dell'ispezione corporale prescritta dall'art. 11 non si concilierebbe con "il principio dell'ispezione corporale limitata ai soli casi previsti dalla legge a seguito di atto motivato dell'Autorità giudiziaria" sancito invece dall'art. 13, secondo comma, della costituzione.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 17 agosto 1966. Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto di intervento e deduzioni depositati dell'Avvocatura generale dello Stato il 6 luglio 1966.

L'Avvocatura dello Stato si sofferma innanzi tutto a considerare le finalità e il contenuto della disposizione impugnata, e in proposito rileva che le ricerche da questa prescritte sono essenzialmente dirette a dare ogni sviluppo alle indagini relative alla capacità di intendere e di volere dell'imputato minorenne, e perciò a garantire a questo ultimo, in definitiva, più ampia tutela.

Con più diretto riguardo al merito della questione, posto che questa sia stata prospettata nel dubbio che la tassatività di quella ricerca non sia conciliabile con l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 13, l'Avvocatura rileva che tale obbligo viene, in questo caso, invece soddisfatto col semplice richiamo appunto alla disposizione dell'art. 11.

 

Considerato in diritto

 

L'ordinanza del pretore di Napoli, se si superano i termini non molto chiari della sua formulazione, propone in sostanza la questione se la norma impugnata, posto che essa renda tassativamente obbligatoria la ispezione corporale dell'imputato minore, non si ponga con ciò in contrasto con l'art. 13 della costituzione, secondo il quale tale ispezione non é ammessa "se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".

É ben noto che questa norma costituzionale fu dettata a tutela del cittadino contro eventuali abusi di organi diversi dall'autorità giudiziaria, e che proprio l'intervento di tale autorità veniva posto a garantire l'osservanza dei limiti segnati dalla legge.

Circa una eventuale obbligatorietà della ispezione non é dubbio che la legge ordinaria abbia anche potestà di stabilirla, non ponendo a tal proposito l'art. 13 limiti di sorta. L'errore dell'ordinanza di rimessione é di aver ritenuto che l'obbligatorietà fosse stata sancita nella fattispecie in esame, oltre che per la indagine nel suo complesso, specificamente proprio per la ispezione corporale; cioè, in altri termini, che, nel prescrivere le speciali indagini rivolte a stabilire la personalità del minore sotto l'aspetto fisico psichico morale ambientale, fosse stato reso tassativamente obbligatorio ciascuno di questi punti singolarmente, sì da doversi tutti, compreso l'esame fisico, considerare non derogabili in nessun caso dal magistrato precedente.

Lo spirito della disposizione si presenta invece ben diverso. Come é noto, tutto il sistema del processo penale per i minorenni é indirizzato a favorire l'aspetto emendativo della pena, e ciò con l'attuare, in base alla migliore possibile conoscenza della personalità del minore, una bene intesa umanità di criteri sia nel trattamento penale, sia, ancor prima, nell'accertamento della imputabilità e della responsabilità. Le speciali indagini che la legge dispone sui precedenti dell'imputato e sulle condizioni personali familiari e di ambiente sono ispirate, oltre che al superiore interesse della società, all'interesse stesso del minore, ai fini del suo ricupero alla normalità ed onestà della vita. Ed é nell'ambito di questi criteri che va inserita anche la disposizione del secondo comma della norma impugnata, allorché autorizza il magistrato "quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta", ad assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura: ampiezza e libertà di criteri con cui verrebbe a porsi in netto contrasto un carattere rigorosamente tassativo dei singoli aspetti della indagine elencati nel primo comma. I quali pertanto, per ciò che riguarda la loro necessità ed efficacia di fronte alle finalità complessive della ricerca, devono anch'essi lasciarsi all'apprezzamento del magistrato, senza essere per ogni caso legati al rigore di forme e schemi prestabiliti. E ciò, bisogna aggiungere, anche in relazione alla infinita varietà dei procedimenti, spessissimo di minima importanza, rispetto ai quali una formalistica uniformità di adempimenti non gioverebbe, oltre tutto, alla semplicità ed economia del processo. Indubbiamente una indagine che comprenda tutti gli aspetti indicati nella norma, e quindi anche l'aspetto fisico, può essere, ed anche molto di frequente, necessaria; ma é sempre al criterio del giudice che, secondo lo spirito della norma, é da lasciare la valutazione di questa necessità.

Si avrà in tal modo che il provvedimento del magistrato dovrà trovare la sua motivazione non soltanto nel richiamo alla legge, in quanto rende obbligatoria la indagine considerata nel suo complesso, ma anche nel riferimento alle esigenze particolari che, volta per volta, ne segnano praticamente i limiti concreti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione, sollevata con ordinanza del pretore di Napoli del 4 aprile 1966, sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento dei tribunali per i minorenni, in riferimento all'art. 13 della costituzione.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.