SENTENZA N. 138
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 22 febbraio 1967, depositato in cancelleria il 2 marzo successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito del decreto dell'Assessore regionale per l'industria e il commercio 13 dicembre 1966, n. 1095, che modifica il decreto n. 818 del 28 novembre 1956, concernente la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque prospicienti le coste siciliane.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana; udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1967 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto 21 febbraio 1967, regolarmente notificato e depositato, proponeva ricorso per regolamento di competenza contro il Presidente della Regione siciliana, impugnando il decreto dell'Assessore regionale per l'industria e il commercio 13 dicembre 1966, n. 1095, che modificava il decreto n. 818 del 28 novembre 1956, concernente la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque prospicienti le coste siciliane. Si deduceva nel ricorso che il detto provvedimento esorbitava dalla competenza della Regione, non essendo state ancora emanate le norme di attuazione in materia e non essendovi stato trasferimento alla Regione di uffici statali competenti. Si chiedeva pertanto che fosse dichiarata la competenza dello Stato e fosse annullato il provvedimento impugnato.
Il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Villari, si costituiva in giudizio con atto 9 marzo 1967, depositato il giorno successivo, col quale si deduceva l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito.
Successivamente, con istanza 12 ottobre 1967, i patroni delle parti chiedevano che la Corte dichiarasse cessata la materia del contendere, facendo presente che il decreto assessoriale n. 1095 del 1966 era stato revocato con decreto assessoriale 17 marzo 1967, n. 328, e sostituito con decreto del Presidente della Regione, emanato in veste di organo decentrato dello Stato. Esibivano copia di entrambi i decreti.
All'udienza del 7 novembre 1967 i rappresentanti delle parti insistevano nel richiedere la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Considerato in diritto
Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva sollevato il presente conflitto di attribuzione in relazione al decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana 13 dicembre 1966, contestando la competenza della Regione in materia di pesca e di demanio marittimo regionale, in quanto non sono state ancora emanate le relative norme di attuazione, né sono stati trasferiti alla Regione i competenti uffici statali periferici.
Se non che, come risulta dagli atti esibiti dalle parti, il decreto dell'Assessore regionale che aveva dato luogo al conflitto é stato successivamente revocato con decreto del medesimo Assessore in data 17 marzo 1967, ed é stato sostituito in pari data con decreto del Presidente della Regione, in veste di organo decentrato dello Stato.
Nelle premesse di quest'ultimo provvedimento espressamente si riconosce che "in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali del l'Amministrazione centrale in materia di pesca e di demanio marittimo sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D. L. C. P. S. 30 giugno 1947, n. 567".
Per effetto di tali atti é pertanto venuto meno l'oggetto della presente controversia e, in conseguenza, l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sull'appartenenza del potere, com'é confermato dalla richiesta congiuntamente proposta dai patroni delle parti perché questa Corte dichiari cessata la materia del contendere.
Richiesta che la Corte non può non accogliere, richiamandosi alla sua precedente giurisprudenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine al decreto 13 dicembre 1966, n. 1095, dell'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.