ORDINANZA N. 134
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1966 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Berliri Zoppi di Zolasco Carlo e Maria Teresa e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco- laziale, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.
Visto l'atto di costituzione dell'Ente Maremma;
Udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
Udito l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.
Ritenuto che il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, emanato in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ha trasferito in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale terreni di proprietà di Zoppi Claudia dante causa degli attori;
che nell'ordinanza di rimessione il Tribunale sostiene l'illegittimità del medesimo, in primo luogo, perché la consistenza della proprietà della Zoppi é stata determinata con riferimento a dati catastali diversi da quelli risultanti in catasto alla data 15 novembre 1949, ed inoltre per il mancato accoglimento della domanda di terzo residuo, presentata dall'interessata, nonché per l'omessa pubblicazione di un nuovo piano, resa necessaria dalle rettifiche apportate a quello in base al quale era stato emanato il decreto di espropriazione;
che in ordine al primo e terzo motivo la Corte ha provveduto con sentenza parziale in pari data, dichiarando infondato questo ultimo e statuendo l'annullamento del decreto stesso, in quanto emesso in violazione dell'art. 4 della legge n. 841, per la parte dei terreni espropriati in misura maggiore dell'altra di cui al primo piano particolareggiato pubblicato il 21 dicembre 1951, e sempre che non risulti che i dati tenuti presenti dal piano stesso non corrispondessero alla effettiva consistenza dei terreni alla predetta data del 15 novembre 1949;
che all'esito degli accertamenti in ordine a quest'ultimo punto, deferiti con detta sentenza al tribunale, rimane subordinata anche la soluzione della questione relativa al terzo residuo, poiché, se dovesse da essi riuscire provato che la consistenza effettiva della proprietà fosse quella che venne esattamente valutata con il primo piano, il rapporto espropriativo dovrebbe venire regolato sulla base delle risultanze del piano medesimo, che conteneva espressa riserva del terzo residuo, con specificazione delle particelle le quali entravano a comporlo.
Si rende pertanto necessario, ai fini del decidere, che, ove detta ipotesi risulti realizzata, venga anzitutto acquisito il foglio degli annunzi legali in cui il piano particolareggiato é stato pubblicato, non esistente negli atti, ed inoltre accertato se la Zoppi abbia presentato nei sessanta giorni da questa pubblicazione (o altrimenti entro il termine del 1 aprile 1952, quale risulta indicato nella nota n. 11430 del 25 febbraio 1952 dall'Ente Maremma), il progetto di trasformazione.
Nell'altra ipotesi, che si debba mantenere fermo il secondo piano, occorre accertare, per la risoluzione della questione relativa all'interpretazione da dare all'art. 9 della legge n. 841, per quanto riguarda la decorrenza del termine ivi stabilito, se l'interessata, dopo il 30 settembre 1952, abbia presentata nuova domanda per ottenere il terzo residuo (acquisendola, nell'affermativa, agli atti), o se invece l'Ente si sia riferito, nella sua nota del 21 ottobre 1952, alla richiesta prodotta in occasione della pubblicazione del primo piano;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
restituisce gli atti al Tribunale di Grosseto affinché proceda agli accertamenti di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.