Ordinanza n. 129 del 1967
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ORDINANZA N. 129

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo 1967, concernente l'"Istituzione di una cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della storia moderna", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato l'8 aprile 1967, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 il Giudice relatore Antonio Manca;

Ritenuto che con ricorso 8 aprile 1967, notificato in pari data e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 aprile successivo, iscritto al n. 12 del Registro ricorsi del 1967, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo 1967, concernente l'"Istituzione di una cattedra convenzionata con l'Università di Messina, per l'insegnamento della storia moderna";

che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge predetta per violazione dell'art. 81, ultimo comma della Costituzione;

che al detto ricorso resisteva la Regione a mezzo del suo Presidente, difeso dall'avv. Vincenzo Gueli, con deduzioni 7 maggio 1967;

che con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 16 giugno successivo, il Commissario dello Stato rinunciava al ricorso e la rinunzia veniva accettata dal Presidente della Regione siciliana con dichiarazione in calce all'atto predetto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per avvenuta rinunzia;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTAT I - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1967.