ORDINANZA N. 90
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 marzo 1967, recante "Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 17 marzo 1967, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1967.
Visto l'atto di Costituzione della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 il Giudice relatore Antonio Manca.
Ritenuto che, con ricorso 17 marzo 1967, notificato in pari data e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 25 marzo successivo, iscritto al n. 9 del Registro ricorsi del 1967, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 marzo 1967, recante "Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville in Sicilia";
che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge predetta, per violazione dei limiti statutari della potestà legislativa regionale, dai quali esulerebbero sia la materia del diritto privato, sia la disciplina delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nella Regione, stabilita con decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1948, n. 142;
che al detto ricorso resisteva la Regione siciliana, a mezzo del suo Presidente, difeso dall'avv. Prof. Vincenzo Gueli, con deduzioni 13 aprile 1967;
che con atto depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 27 aprile successivo, il Commissario dello Stato rinunziava al ricorso e la rinunzia veniva accettata dal Presidente della Regione siciliana con dichiarazione in calce all'atto predetto.
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per avvenuta rinunzia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.