ORDINANZA N. 86
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1966 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Ferronato Giovanni Battista, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.
Ritenuto che l'ordinanza é stata regolarmente notificata all'imputato, al Pubblico Ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nessuno si é costituito innanzi a questa Corte;
che con l'indicata ordinanza é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 52 della Costituzione, dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, nel quale é stabilito che la perdita della cittadinanza italiana, nei casi previsti dall'articolo medesimo, non esime dagli obblighi del servizio militare, e dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'esercizio, nella marina e nell'aeronautica, il quale ribadisce il medesimo precetto;
Considerato che, con sentenza 12-24 aprile 1967 n. 53, questa Corte ha già esaminato la questione e l'ha dichiarata non fondata;
che non si ravvisa, né é stata prospettata, ragione alcuna, la quale non abbia formato già oggetto di esame nella predetta decisione, o possa indurre comunque a discostarsi da questa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata ed ordina il rinvio degli atti al Tribunale militare territoriale di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.