Sentenza n. 83 del 1967
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SENTENZA N. 83

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1966 dalla Giunta provinciale amministrativa di Taranto sul ricorso di Di Maggio Antonio contro Tomaselli Oronzo, iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.

 

Ritenuto in fatto

 

Il 23 maggio 1966 la Giunta provinciale amministrativa di Taranto emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte affermando che l'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, poiché dà potestà giurisdizionale a giudici non imparziali (consiglio comunale), contrasterebbe con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

La causa, in assenza delle parti, é stata discussa in camera di consiglio.

 

Considerato in diritto

 

Si é denunciato l'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

La questione é inammissibile.

L'art. 160 é contenuto in un decreto che non ha forma di legge: come risulta dal preambolo, dal contenuto e dalla stessa ordinanza, esso é un regolamento esecutivo della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, cosicché non può essere sottoposto al giudizio della Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), proposta dalla Giunta provinciale amministrativa di Taranto, con l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.