Sentenza n. 80 del 1967
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SENTENZA N. 80

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1966 dal Tribunale di Campobasso nel procedimento civile vertente tra Titta Adalberto e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 16 luglio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento civile, pendente innanzi al Tribunale di Campobasso tra il signor Adalberto Titta e l'I.N.A.M. ed avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Nell'ordinanza emessa il 20 marzo 1966 il Tribunale, dopo aver rilevato che la citata norma stabilisce che nelle solennità civili i pubblici uffici osservino l'orario ridotto ma nulla dispone in ordine alla scadenza dei termini processuali (in forza dell'art. 155, ultimo comma, del Codice di procedura civile protratti al giorno successivo solo quando quello finale sia festivo), osserva che in tal modo risulta ridotto il termine utile per il compimento di determinati atti con conseguente lesione della "normale effettività del diritto di difesa" e della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione. Il Tribunale solleva perciò, perché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, prima parte, della legge n. 260 del 1949 in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

2. - L'ordinanza, regolarmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 16 luglio 1966.

Nel presente giudizio nessuna parte si é costituita e pertanto la causa viene decisa in camera di consiglio.

 

Considerato in diritto

 

L'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, viene impugnato dal Tribunale di Campobasso perché alla riduzione dell'orario dei pubblici uffici non si accompagna la proroga al giorno successivo dei termini processuali che abbiano a scadere in una giornata dichiarata solennità civile, a differenza di quanto avviene, in forza dell'ultimo comma dell'art. 155 del Codice di procedura civile, per i termini scadenti in giorno festivo.

La questione non é fondata. Nel promuoverla il giudice a quo parte dalla premessa che l'anticipata chiusura dei pubblici uffici produce una riduzione del termine assegnato dalla legge processuale per il compimento di determinati atti. Ma così non é, perché nei termini fissati a giorni, a mesi o ad anni quel che conta é che l'interessato possa svolgere l'attività sottoposta a termine anche nell'ultimo giorno utile: e sul diritto di difesa, come su quello alla tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione, in nessun modo incide l'orario dei pubblici uffici, che il soggetto privato ha l'onere di conoscere per una diligente cura dei suoi interessi. Persino in relazione a norme la cui legittimità veniva contestata in considerazione della brevità di termini perentori la Corte (cfr. da ultimo sentenza n. 58 del 1967) ha costantemente affermato che lesione del diritto costituzionalmente garantito si ha solo quando la irrazionale brevità del termine renda meramente apparente la possibilità del suo esercizio, e tale principio, certo a maggior ragione, conferma l'infondatezza della presente questione di legittimità costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente "disposizioni in materia di ricorrenze festive", sollevata dal Tribunale di Campobasso con ordinanza del 20 marzo 1966, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.