ORDINANZA N. 74
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 10 maggio 1967, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito del decreto dell'Assessore regionale per le finanze 28 aprile 1967, n. 648, con il quale il Comune di Taormina é stato autorizzato a dare esecuzione alla deliberazione consiliare n. 263 del 6 marzo 1963 che istituisce un Casinò municipale di Taormina.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nella camera di consiglio del 14 giugno 1967 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana;
Ritenuto che con decreto 28 aprile 1967 l'Assessore alle finanze presso la Regione siciliana ha autorizzato il Comune di Taormina a dare esecuzione alla delibera 6 marzo 1963 del Consiglio comunale di Taormina, avente per oggetto la devoluzione al Comune di quote sui proventi lordi dell'esercizio del giuoco, a seguito della istituzione di un Casinò municipale in quella sede;
Ritenuto che con atto notificato il 10 maggio 1967 al Presidente della Regione siciliana il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per regolamento di attribuzione ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, chiedendo l'annullamento del decreto e, nel contempo, la sospensione del provvedimento assessoriale in considerazione del temuto grave turbamento dell'ordine pubblico che dall'esecuzione del decreto sarebbe per derivare;
Ritenuto che il Presidente di questa Corte ha fissato, con decreto 19 maggio, l'odierna camera di consiglio per la decisione sulla istanza di sospensione, ai sensi degli artt. 41 e 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle Norme integrative 16 marzo 1956, accordando alle parti di presentare documenti e memorie non oltre il 5 giugno;
che da parte dell'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio é stata depositata memoria in cancelleria il 29 maggio;
mentre da parte della Regione siciliana sono state depositate lo stesso giorno deduzioni in merito;
Ritenuto quanto dedotto oralmente dai patroni delle parti nella odierna Camera di consiglio;
Considerato che, circoscritto l'esame alla istanza di sospensione, gravi ragioni di interesse generale consigliano l'accoglimento della istanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul merito del ricorso e in accoglimento della istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso notificato il 10 maggio 1967;
ordina la sospensione del decreto 28 aprile 1967 dell'Assessore alle finanze presso la Regione siciliana; fissa per la trattazione del ricorso, l'udienza pubblica che sarà tenuta da questa Corte addì 18 ottobre 1967, ore 9,30.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1967.