Ordinanza n. 65 del 1967
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ORDINANZA N. 65

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 ottobre 1966, recante "Norme per i concorsi nella Regione siciliana per i medici, veterinari ed ostetriche condotti e norme integrative transitorie per il personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 20 ottobre 1966, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 il Giudice relatore Antonio Manca.

Ritenuto che con ricorso 20 ottobre 1966, notificato in pari data e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 29 ottobre, iscritto al n. 24 del Registro ricorsi del 1966, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 ottobre dello stesso anno, recante "Norme per i concorsi nella Regione siciliana per i medici, veterinari e ostetriche condotti e norme integrative transitorie per il personale sanitario degli ospedali della Regione medesima";

che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge predetta per violazione degli artt. 17, lett. b, dello Statuto speciale, e 97 della Costituzione;

che al detto ricorso resisteva la Regione siciliana a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Villari, con deduzioni depositate nella cancelleria della Corte costituzionale il 16 novembre 1966;

che con atto depositato nella stessa cancelleria il 30 dicembre successivo il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana rinunciava al ricorso e la rinuncia veniva accettata dal Presidente della Regione con dichiarazione in calce all'atto suddetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo deve dichiararsi estinto per avvenuta rinunzia;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -  Luigi OGGIONI

 

Deposito in cancelleria: 24 maggio 1967.