SENTENZA N. 38
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1106, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1963 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Vandini Alberto contro l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.
Visti gli atti di costituzione di Vandini Alberto, dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Enzo Veronesi, per il Vandini, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma e per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Ritenuto in fatto
Il sig. Alberto Vandini, con atto di citazione 9 ottobre 1952, conveniva innanzi al Tribunale di Bologna l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e, per quanto occorresse, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il procedimento di esproprio di alcuni terreni di sua proprietà, eseguito in base al D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1106. Si deduceva col primo motivo la violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per essere stata determinata la quota di espropriazione con riferimento al reddito dominicale accertato successivamente al 1 gennaio 1943. I convenuti resistevano alla domanda. Nel corso del giudizio il sig. Vandini, insistendo sempre nella domanda principale, chiedeva in via subordinata che il Tribunale dichiarasse che la consistenza, e quindi anche il reddito dominicale, dell'intera proprietà dell'attore doveva essere comunque, ai fini dell'espropriazione, quello risultante in catasto al 15 novembre 1949, con che sarebbe risultata una quota di esproprio inferiore a quella portata dal decreto presidenziale.
Su questo punto, l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deducevano che la differenza tra la quota scorporabile, determinata nel decreto, e la quota risultante dal riferimento alla situazione del 15 novembre 1949 era dovuta a tre variazioni di coltura, introdotte nei registri catastali nel 1950 e nel 1951, ma corrispondenti a verificazioni periodiche effettuate, una nel 1947 e le altre due prima del 15 novembre 1949, come da certificati dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara. La difesa del Vandini replicava che non si può confondere la "verificazione" con la successiva variazione dei dati catastali.
Il Tribunale di Bologna, su richiesta della parte attrice, ha rimesso a questa Corte, con ordinanza 29 marzo 1963, la questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1952, n. 1106.
L'ordinanza, notificata alle parti e comunicata ai Presidenti delle Camere nella sua interezza soltanto nel 1966, é pervenuta a questa Corte il 27 aprile dello stesso anno.
Si sono costituiti nel presente giudizio l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni 20 luglio 1963, e il sig. Alberto Vandini, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Veronesi, con atto 5 gennaio 1965.
La difesa della P. A., rimettendosi alla giustizia della Corte, chiede che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisca l'atto impugnato limitatamente alla parte in cui sono stati espropriati terreni in misura eccedente la previsione della legge di delegazione.
La difesa del sig. Vandini ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto di esproprio, insistendo nelle ragioni precedentemente dedotte.
Nella discussione orale i rappresentanti delle parti si sono rimessi alle difese scritte.
Considerato in diritto
Risulta dall'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, e non é contestato nel presente giudizio, che nel procedimento di esproprio a carico del sig. Alberto Vandini il piano particolareggiato tenne conto di variazioni di dati che erano stati introdotti nei registri catastali degli anni 1950 e 1951 senza la determinazione della decorrenza, e che non erano stati definitivamente accertati alla data del 15 novembre 1949, a cui com'é ben noto, deve aversi riguardo nella determinazione della consistenza della proprietà soggetta a esproprio, secondo le leggi di riforma agraria.
Devesi perciò dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'impugnato decreto del Presidente della Repubblica per le parti in cui, basandosi sulle predette variazioni, ha disposto l'espropriazione di terreni con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D. P. R 25 luglio 1952, n. 1106, in quanto la quota di esproprio é stata determinata con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1967.