Ordinanza n. 27 del 1967
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ORDINANZA N. 27

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377, recante "Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1965 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Stellano Vincenzo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965.

Visti gli atti di costituzione di Stellano Vincenzo e dell'I.N.P.S. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Giuseppe Abbamonte, per lo Stellano, l'avv. Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 18 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nella sola parte in cui viene disposto che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti devono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, é soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa; che il giudizio di rilevanza é stato formulato con generico riferimento all'intero disposto del primo comma dell'art. 18 citato;

Considerato che, al fine di una valida iniziativa del processo incidentale di legittimità costituzionale, il giudice é tenuto ad accertare la specifica rilevanza nel processo a quo della disposizione di legge sottoposta all'esame di questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti vengono restituiti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1967.