ORDINANZA N. 27
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377, recante "Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1965 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Stellano Vincenzo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965.
Visti gli atti di costituzione di Stellano Vincenzo e dell'I.N.P.S. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Giuseppe Abbamonte, per lo Stellano, l'avv. Giorgio Cannella, per l'I.N.P.S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 18 della legge 2 aprile 1958, n. 377, nella sola parte in cui viene disposto che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti devono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, é soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa; che il giudizio di rilevanza é stato formulato con generico riferimento all'intero disposto del primo comma dell'art. 18 citato;
Considerato che, al fine di una valida iniziativa del processo incidentale di legittimità costituzionale, il giudice é tenuto ad accertare la specifica rilevanza nel processo a quo della disposizione di legge sottoposta all'esame di questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti vengono restituiti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1967.