Ordinanza n. 16 del 1967
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 16

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 5 giugno 1951, n. 502, promosso con ordinanza 22 dicembre 1964 della Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente fra Trevisi Vito e Giuseppe contro l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 30 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965.

Visti gli atti di costituzione di Trevisi Vito e Giuseppe e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del Giudice Michele Fragali:

uditi l'avv. Francesco Tassoni, per i Trevisi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, é stata proposta, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 5 giugno 1951, n. 502, in quanto violava gli artt. 4 e 27 della legge delegante 12 maggio 1950, n. 230, perché il piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Barracco Roberto che con esso si approvava, riguardava anche un appezzamento di terreno di proprietà di Trevisi Vito e Giuseppe;

ritenuto altresì che la parte privata e l'interveniente hanno dato notizia che é addivenuta una transazione con l'ente Sila per le pretese dedotte nel giudizio a quo;

Considerato che la circostanza suddetta possa far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza delle questioni rimesse al giudizio della Corte costituzionale e che tale valutazione non può essere compiuta se non dalla Corte di appello;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 1967.