ORDINANZA N. 16
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 5 giugno 1951, n. 502, promosso con ordinanza 22 dicembre 1964 della Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente fra Trevisi Vito e Giuseppe contro l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 30 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965.
Visti gli atti di costituzione di Trevisi Vito e Giuseppe e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del Giudice Michele Fragali:
uditi l'avv. Francesco Tassoni, per i Trevisi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, é stata proposta, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 5 giugno 1951, n. 502, in quanto violava gli artt. 4 e 27 della legge delegante 12 maggio 1950, n. 230, perché il piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Barracco Roberto che con esso si approvava, riguardava anche un appezzamento di terreno di proprietà di Trevisi Vito e Giuseppe;
ritenuto altresì che la parte privata e l'interveniente hanno dato notizia che é addivenuta una transazione con l'ente Sila per le pretese dedotte nel giudizio a quo;
Considerato che la circostanza suddetta possa far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza delle questioni rimesse al giudizio della Corte costituzionale e che tale valutazione non può essere compiuta se non dalla Corte di appello;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 1967.