Sentenza n. 3 del 1967
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 3

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 25 maggio 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 giugno successivo ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato sorto a seguito di due decreti in data 10 marzo 1965 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con i quali era stata approvata la modificazione degli statuti della cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda municipalizzata trasporti (A. M. T.), con sede in Catania, e della cassa di soccorso per il personale dipendente dai servizi autofiloviari urbani, gestione comunale di Trapani.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 9 novembre 1966 la relazione del Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Luigi Maniscalco Basile, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Regione siciliana, con atto notificato il 25 maggio 1965, ricorreva per la risoluzione di un conflitto di attribuzione determinatosi fra essa e lo Stato per effetto di due decreti emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dei trasporti e dell'aviazione civile, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1965, n. 77, con i quali era stata approvata la modificazione degli statuti della cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda municipalizzata trasporti (A. M. T.), con sede in Catania, e della cassa di soccorso per il personale dipendente dai servizi autofiloviari urbani, gestione comunale, di Trapani. La Regione chiedeva l'annullamento dei due decreti.

A sostegno del ricorso essa rilevava che, se per l'art. 14 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, i nuovi statuti delle casse e le aggiunte e modificazioni a quelli esistenti debbono essere approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed emanarsi di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, in virtù dell'art. 17, lett. a, f, dello Statuto siciliano, la Regione ha competenza legislativa concorrente nella materia della previdenza sociale e in quella dei trasporti e, in forza dell'art. 20 dello stesso statuto, ha, nelle dette materie, una corrispondente competenza amministrativa.

La Regione osservava ancora che, con D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1138, vennero ad essa trasferite le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza sociale e l'assistenza sociale; con successivo D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, le vennero poi trasferite le attribuzioni del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. La competenza amministrativa per l'approvazione delle modificazioni degli statuti delle due casse di soccorso sopra citate poteva perciò essere esercitata soltanto dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, di concerto con quello per il turismo, le comunicazioni, ed i trasporti.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle deduzioni depositate il 14 giugno 1965, ha opposto che ben trenta casse di soccorso per i ferrotramvieri sono state istituite in Sicilia con provvedimenti ministeriali, le casse sono disciplinate unitariamente, su scala nazionale, dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, che prevedono uno statuto tipo. La riserva statale in materia risulta confermata, sia pure per implicito, dall'art. 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054, non impugnata dalla Regione; e le casse suddette perciò non possono essere comprese tra quegli enti d'interesse regionale, rispetto ai quali le citate norme di attuazione dello Statuto siciliano hanno trasferito le funzioni ministeriali di vigilanza e di tutela.

3. - Nella memoria 5 gennaio 1966, la Regione ha sostenuto che il richiamo alla legge 22 settembre 1960, n. 1054, é irrilevante perché, avendo le norme d'attuazione reso attuale il disposto di quelle costituzionali, sono queste ultime che disciplinano la materia e non le prime, e perché comunque la legge non ha modificato il contenuto delle norme d'attuazione su riportate, essendo assurdo pensare che, ogni qualvolta lo Stato disciplina una materia trasferita ad una competenza regionale, debba espressamente precisare che spetta alla Regione di provvedere nell'ambito del suo territorio, senza di che la competenza regionale nelle competenze trasferite dovrebbe considerarsi limitata a quella scaturente dalle disposizioni anteriori.

Le norme d'attuazione dello Statuto siciliano trasferirono alla Regione le competenze statali in ordine agli enti locali: l'art. 3 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, parla di enti e di istituti di interesse regionale perché si riferisce ai trasporti, ed é ovvio che trasporti di interesse regionale possono essere solo quelli che si svolgono nell'ambito della Regione, mentre é irrilevante il richiamo ad una erronea prassi di esercizio da parte dello Stato della competenza controversa.

4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua memoria 30 dicembre 1965, ribadisce il richiamo alla prassi ventennale e alla legge 22 settembre 1960, n. 1054, e aggiunge che, per gli artt. 20 e 17, lett. a, f, dello Statuto siciliano, la Regione può svolgere funzioni amministrative, in materia di comunicazioni e trasporti e in materia di previdenza ed assistenza sociale, solo nell'ambito della Regione, nei limiti dei principi ed interessi generali cui s'informa la legislazione nazionale, ed al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi della Regione. Queste limitazioni sono state confermate e precisate dalle su citate norme d'attuazione, che trasferiscono agli organi regionali esclusivamente la vigilanza e la tutela sugli enti ed istituti d'interesse regionale o sugli enti locali; sugli enti cioè che, tendendo al soddisfacimento d'interessi particolari regionali, sono suscettibili di una disciplina particolare. La potestà regionale in materia di lavoro e di previdenza sociale può cioè avere ad oggetto enti, casse, istituti che svolgono attività previdenziali per categorie particolari, in sostituzione o in aggiunta di quelle obbligatorie; e per le casse di soccorso istituite presso le aziende filotramviarie della Regione non sussistono condizioni particolari da soddisfare in confronto a quelle del restante territorio dello Stato.

5. - All'udienza del 9 novembre 1966 i difensori delle parti hanno illustrato e ribadito le proprie tesi.

 

Considerato in diritto

 

1. - A giudizio di questa Corte, le casse di soccorso del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie, alle quali si riferisce il ricorso in esame, sono fra gli enti od istituti che le norme di attuazione dello Statuto siciliano emanate con i decreti del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1952, n. 1138, e del 17 dicembre 1953, n. 1113, hanno posto sotto la vigilanza e il controllo della Regione: sono infatti di carattere locale, secondo la formula del primo decreto, o di interesse regionale, secondo la dizione del secondo decreto, e svolgono compiti in materia di previdenza sociale per il personale dipendente da quelle aziende di trasporto pubblico che, nell'ambito della Regione, esercitano attività non spettante all'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il Ministero dei trasporti ha perciò invaso la sfera delle attribuzioni della Regione quando ha promosso i decreti impugnati.

2. - Le casse di soccorso per il personale addetto ai servizi di trasporto autofilotranviari sono istituite dalle amministrazioni delle singole imprese (art. 215, primo comma, del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447) e operano nella cerchia ristretta delle stesse; come é dimostrato in questa causa, in cui si discorre degli statuti di due casse, riferitisi rispettivamente ai servizi pubblici di trasporto di Catania e di Trapani, del tutto autonome l'una dall'altra. Sono finanziate da ritenute al personale, da contributi degli imprenditori e da altre entrate che si riconnettono all'esercizio della singola impresa (multe inflitte al personale; ricavi delle vendite degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni o lungo le linee; diritti di sosta sugli oggetti stessi, ecc.: art. 1 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, e art. 2 dello statuto tipo approvato con R.D. 8 gennaio 1931, n. 148); il bilancio tecnico dell'attività che esse svolgono é formato con riferimento ai carichi della singola cassa (art. 215, terzo comma, lett. b, del R.D. 9 maggio 1912 citato), e perciò risente della sola alea della gestione di ciascuna.

Non importa che l'art. 3, primo comma, del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1138, fa parola di enti ed istituti locali e invece l'art. 3 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, si riferisce ad enti ed istituti di interesse regionale: le due formule, nella sostanza, coincidono, perché di interesse regionale non sono soltanto gli enti e gli istituti che estendono la loro azione su tutta la Regione, ma anche quelli che operano in circoscrizioni più ristrette. E infatti sarebbe assurdo che fossero passate alla Regione le attribuzioni amministrative su enti o istituti aventi competenza territoriale su tutto il territorio dell'Isola, e fossero invece rimaste allo Stato le attribuzioni su enti di minori dimensioni, non svolgenti funzioni essenzialmente statali, com'é per le casse di cui si contende.

Nemmeno vale opporre, per escludere le casse dalla competenza regionale, che il loro statuto deve essere uniforme e conformarsi a quello approvato con il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato con il R.D. 1 agosto 1941, n. 1063: tale uniformità di assetto va ora guardata nello spirito dell'art. 17 dello Statuto siciliano che, per le materie del lavoro, della previdenza e dei trasporti, vincola la Regione siciliana al rispetto dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato e ne limita il potere legislativo alla determinazione di norme idonee a soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione; cosicché, le materie stesse restano sempre inquadrate da un sistema di legislazione statale. Nel medesimo spirito va considerato il fatto che l'art. 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054, estendendo a personale prima escluso le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, vi ha compreso anche quello addetto agli autoservizi urbani ed extraurbani assunti dalle Regioni in concessione o in esercizio: ha esteso tale disposizione ai servizi regionali perché anche questi, ove non ne esigano assetto speciale, debbono trovare una sistemazione, a seconda dei casi, nella legislazione o nell'ordinamento giuridico dello Stato.

3. - Obietta il Presidente del Consiglio dei Ministri che enti ed istituti di interesse regionale o locale, secondo la formula usata dalle suddette norme di attuazione dello Statuto regionale, sono soltanto quelli suscettibili di una disciplina particolare e, quando hanno carattere previdenziale, quelli che svolgono attività per categorie singole in sostituzione o in aggiunta della previdenza obbligatoria. Ma così argomentando non si avverte che qualsiasi ente o istituto provvisto di una sfera di competenza collegatesi esclusivamente al territorio regionale può avere esigenze speciali, e che la sua soggezione alla disciplina unica o di principio di una legge dello Stato non impedisce di raffigurarlo come portatore di interessi propri, quindi diversi da quelli di altri enti od istituti di identica competenza, perciò non impedisce di ritenerli come suscettibili di tutela decentrata negli organi regionali.

Con specifico riguardo alle casse di soccorso per gli autofilotramvieri si può altresì rilevare che esse assolvono funzioni di previdenza sostitutiva o aggiuntiva a quella esercitata sul piano nazionale da altri enti e quindi hanno i caratteri che, secondo l'opinione confutata, dovrebbero avere gli enti e gli istituti passati alla tutela e alla vigilanza regionale: proprio il fatto che l'ordinamento non le ha assorbite nell'organizzazione degli enti che operano sul piano nazionale indica che é impossibile legarne gli interessi ad unità, e fa arguire che esse hanno compiti ed esigenze tecniche ed amministrative di indole per ciascuno particolare.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta alla Regione siciliana la vigilanza e la tutela sulle casse di soccorso per il personale dipendente dalle imprese autofilotranviarie ai sensi e nei limiti dell'art. 20 dello Statuto regionale;

annulla i decreti del Presidente della Repubblica 10 marzo 1965, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 27 successivo, concernenti modifica degli statuti delle casse di soccorso del personale dipendente rispettivamente dall'Azienda municipalizzata di trasporti (A.M.T.) con sede in Catania e dai servizi autofilotranviari urbani, gestione comunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1967.