ORDINANZA N. 116
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, promosso con deliberazione emessa il 19 febbraio 1966 dal Consiglio comunale di Acerra sulla richiesta di decadenza dei consiglieri comunali Ferrigno Giuseppe ed altri, iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che con la deliberazione sopra riportata si é proposta la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali; nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "Il consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte in cui si attribuisce ai consigli provinciali competenza giurisdizionale in materia elettorale;
che pertanto i consigli comunali non possono svolgere attività giurisdizionale in detta materia e non possono quindi promuovere questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte;
che in conseguenza la questione promossa con la deliberazione riportata in epigrafe non può essere presa in esame dalla Corte costituzionale;
che perciò va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, proposta con la deliberazione citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1966.