Ordinanza n. 112 del 1966
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ORDINANZA N. 112

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1965 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Polistena sul ricorso di Macrì Francesco, Ettore, Marino e Armando contro l'Ufficio distrettuale delle imposte di Polistena, iscritta al n. 227 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad avviso di accertamento dei redditi ai fini dell'imposta complementare davanti alla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Polistena, gli opponenti signori Francesco, Marino, Armando ed Ettore Macrì hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che la Commissione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione ed ha sollevato d'ufficio l'altra della legittimità costituzionale della medesima norma in riferimento all'art. 53 della Costituzione;

che, in conseguenza, ha sospeso il giudizio e, con ordinanza 9 novembre 1965, ha trasmesso gli atti a questa Corte;

che nel presente giudizio le parti non si sono costituite né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'art. 136, lett. b, impugnato é stato sostituito dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, contenente "Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvate con D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645";

che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi menzione di questa legge e degli eventuali riflessi che la sua entrata in vigore può avere ai fini della decisione del giudizio principale e, quindi, della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che siano restituiti gli atti alla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Polistena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA – Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

 

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1966.