Ordinanza n. 107 del 1966
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ORDINANZA N. 107

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 novembre 1965, recante: "Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14 e norme aggiuntive alla legge stessa", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 4 dicembre 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 dicembre successivo e iscritto al n.31 del Registro ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra citata in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che per il Commissario dello Stato si é costituita in giudizio (atto 14 dicembre 1965) l'Avvocatura generale dello Stato che ha depositato in cancelleria una memoria in data 17 marzo 1966;

che al ricorso ha resistito la Regione in persona del suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando Cascio, con deduzioni depositate il 29 dicembre 1965;

che il Commissario dello Stato con atto del 28 aprile 1966, depositato in cancelleria il 7 maggio successivo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso predetto;

che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in calce all'atto stesso;

Considerato che il processo é conseguentemente da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1966.