ORDINANZA N. 103
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per regolamento di competenza in relazione alle circolari nn. 2992 e 2992/C del 18 e 27 febbraio 1965 dell'assessore per gli enti locali della Regione siciliana, nonché della circolare della Commissione provinciale di controllo di Ragusa n. 2548/A del 25 febbraio 1965.
Udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 22 aprile 1965 ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi del 1965 il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava conflitto per regolamento di competenza nei confronti del Presidente della Regione siciliana, ed in relazione alle circolari n. 2992 e 2992/C del 18 e 27 febbraio 1965, emesse dall'assessore per gli enti locali della Regione medesima, con cui si invitano i Presidenti delle commissioni provinciali di controllo, i Sindaci ed i Presidenti delle province regionali a non corrispondere alle richieste di copia delle deliberazioni provenienti da organi diversi da quelli regionali; nonché della circolare, di analogo contenuto, della Commissione provinciale di controllo di Ragusa n. 2548/A del 25 febbraio 1965;
che a tale ricorso resisteva la Regione;
che il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso con atto del 21 settembre 1966, depositato il 5 ottobre 1966;
che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia mediante dichiarazione in calce al predetto atto a firma del Presidente della Regione;
Considerato che il processo é da ritenersi estinto;
Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1966.