SENTENZA N. 102
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la Provinciadi Enna, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 novembre 1965 dal Pretore di Troina nel procedimento penale a carico di Galati Rando Carmelo, iscritta al n. 232 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966;
2) ordinanza emessa l'11 novembre 1965 dal Pretore di Troina nel procedimento penale a carico di Galati Sardo Santo, iscritta al n. 6 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio penale a carico di Carmelo Rando Galati, imputato di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la Provinciadi Enna, e presente in udienza, il Pretore di Troina, accogliendo, con ordinanza pronunciata nell'udienza dell'11 novembre 1965, un'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, e ha rimesso a questa Corte, la questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77 della Costituzione. Osserva innanzi tutto il Pretore che le disposizioni impugnate esorbiterebbero dalle attribuzioni demandate dal ricordato decreto ai comitati provinciali forestali (ai quali, in virtù dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono sottentrate le Camere di commercio), perché ai comitati non fu conferito alcun potere in ordine alla previsione e repressione dei reati. Un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal fatto di essere state emanate in base a un decreto di legislazione delegata esorbitante dai limiti della delega, non essendo consentito al Governo di deferire ad altri enti i poteri conferitigli con la legge di delegazione del 3 dicembre 1922. Sarebbe infine configurabile nelle disposizioni impugnate una violazione dell'art. 25 della Costituzione, il quale pone una riserva di legge in ordine alla previsione e punizione dei reati.
L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1966.
Nel giudizio davanti a questa Corte non vi é stata costituzione di parti e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa é stata pertanto trattata in camera di consiglio.
2. - Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore nella stessa udienza con altra ordinanza nel giudizio penale a carico di Santo Sardo Galati imputato di analoghe infrazioni.
L'ordinanza, notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 marzo 1966.
Anche in questo giudizio nessuno sì é costituito. Onde esso é stato trattato in camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. - Data l'identità delle questioni le due cause vengono riunite e decise con unica sentenza.
2. - Le disposizioni denunciate sono comprese fra le prescrizioni che, in ottemperanza all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia. Esse, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare con la sentenza n. 26 del corrente anno (in conformità del resto con la definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto), hanno natura regolamentare. Non é consentito quindi nei confronti di esse il sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134 della Costituzione consente nei confronti dei soli atti aventi forza di legge.
Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate inammissibili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Pretore di Troina con le ordinanze indicate in epigrafe, degli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima per la Provinciadi Enna, in riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1966.