Ordinanza n. 93 del 1966
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ORDINANZA N. 93

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 dicembre 1965, recante "Norme integrative della legge 1 febbraio 1963, n. 11, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale dell'amministrazione regionale", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 29 dicembre 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'8 gennaio 1966 ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 giugno 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra indicata in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Gueli e Giuseppe Guarino;

che con atto del 10 maggio 1966, depositato in cancelleria il 24 successivo, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha dichiarato di rinunciare al ricorso predetto e che tale rinuncia é stata accettata dal Presidente della Regione siciliana, con dichiarazione in calce all'atto stesso;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI   Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO 

 

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1966.