ORDINANZA N. 70
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale della Regione della Valle d'Aosta, notificato il 23 maggio 1966, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale in pari data ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1966, per conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1966 col quale il Prefetto dott. Guido Padalino é stato nominato Commissario del Governo per la Regione della Valle d'Aosta, con l'incarico di indire la convocazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Udita nella camera di consiglio del 13 giugno 1966 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Guido Lucatello;
Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 maggio 1966, il Presidente pro tempore della Giunta regionale della Regione valdostana ha sollevato conflitto di attribuzioni chiedendo l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1966 col quale il dott. Guido Padalino veniva nominato Commissario del Governo con l'incarico di indire la convocazione del Consiglio regionale della Valle, fissandone la data e l'ordine del giorno, e di assicurare il libero accesso alla sede assembleare dei consiglieri regionali; nonché di tutti i provvedimenti adottati conseguentemente dal Consiglio regionale;
che contestualmente il Presidente pro tempore della Giunta regionale della Valle d'Aosta chiedeva la sospensione del provvedimento data la sua gravità ed il pericolo di turbamento dell'ordine pubblico;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha depositato deduzioni il 6 giugno 1966, sostenendo l'insussistenza del grave pericolo nel ritardo e della fondatezza prima facie del ricorso che, a suo avviso, debbono concorrere per potersi dar luogo al provvedimento di sospensione degli atti che hanno dato origine al conflitto di attribuzioni;
che la Giunta della Regione della Valle d'Aosta con deliberazione 8 giugno 1966 ha revocato l'incarico conferito con deliberazione 22 maggio dello stesso anno agli avvocati Guido Lucatello e Giuseppe Guarino;
Considerato che il provvedimento impugnato ha conseguito per intero i suoi effetti;
che non sussistono le gravi ragioni addotte per indurre la Corte a concedere la invocata sospensione del provvedimento;
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative del 16 marzo 1956;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle questioni di rito e di merito sollevate, compresa quella sulla validità della revoca del mandato ai difensori della Giunta regionale;
rigetta l'istanza di sospensione del provvedimento 18 maggio 1966 del Presidente del Consiglio dei Ministri, presentata dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta col ricorso notificato il 23 maggio 1966.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1966.