SENTENZA N. 66
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, promosso con ordinanza emessa dal Pretore di Pizzo il 30 giugno 1965 nel procedimento penale a carico di Pasceri Nicola, iscritta al n. 205 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del sig. Nicola Pasceri il Pretore di Pizzo, accogliendo un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635.
Nell'ordinanza - emessa nella pubblica udienza del 30 giugno 1965 - il Pretore osserva che la norma impugnata, la quale prevede che gli esercenti mestieri girovaghi presentino all'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che essi percorrono il certificato di iscrizione previsto dall'art. 121 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e conferisce alla predetta autorità la facoltà di imporre limitazioni di tempo e di ambiente, appare in contrasto con gli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione in quanto: a) la presentazione del certificato al fine del visto si risolve in una non giustificata restrizione della libertà commerciale; b) la disposizione impugnata crea una disuguaglianza in relazione ad altre categorie di commercianti e rende possibile la determinazione di limitazioni diverse da comune a comune e perfino nell'ambito territoriale dello stesso comune; c) il potere conferito all'autorità di pubblica sicurezza é svincolato dalla sussistenza di concrete situazioni che possano legittimarne l'esercizio; d) la limitazione di tempo e di ambiente, disposta in riferimento ad una concreta domanda di visto, determina una limitazione di indole strettamente personale.
2. - L'ordinanza é stata ritualmente notificata all'imputato non comparso ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; é stata comunicata ai Presidenti delle due Camere ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre 1965. Nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parte e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa viene pertanto decisa in camera di consiglio.
Considerato in diritto
La norma denunziata é contenuta nel R. D. 6 maggio 1940, n. 635, relativa al "regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza", emesso su parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri. Il provvedimento non ha forza di legge e pertanto la questione di legittimità costituzionale é da ritenersi inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R. D. 18 giugno 1931, n. 773), approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635, sollevata dal Pretore di Pizzo con ordinanza 30 giugno 1965 in riferimento agli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1966.