ORDINANZA N. 58
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, n. 6, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, promossi con due deliberazioni emesse il 5 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Chieuti sui ricorsi di Saracino Nicola contro Rubino Pierino e Dardes Aldo, iscritto ai un. 230 e 231 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966, e con deliberazione emessa il 30 ottobre 1965 dal Consiglio comunale di Borbona su ricorso di Marinucci Emidio, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca:
Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono proposte le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 15, n. 6, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
che in uno dei giudizi si é costituita la parte privata ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali; nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "Il consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte in cui si attribuisce ai consigli provinciali competenza giurisdizionale in materia elettorale;
che pertanto i consigli comunali non possono svolgere attività giurisdizionale in detta materia e non possono quindi promuovere questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte;
che in conseguenza le questioni promosse con le deliberazioni riportate in epigrafe non possono essere prese in esame dalla Corte costituzionale;
che perciò vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 15, n. 6, del D. P. R 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R D. 30 gennaio 1941, n. 12 proposte con le deliberazioni citate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1966.