Ordinanza n. 58 del 1966
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 58

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, n. 6, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, promossi con due deliberazioni emesse il 5 marzo 1965 dal Consiglio comunale di Chieuti sui ricorsi di Saracino Nicola contro Rubino Pierino e Dardes Aldo, iscritto ai un. 230 e 231 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966, e con deliberazione emessa il 30 ottobre 1965 dal Consiglio comunale di Borbona su ricorso di Marinucci Emidio, iscritta al n. 18 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca:

Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono proposte le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 15, n. 6, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;

che in uno dei giudizi si é costituita la parte privata ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali; nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "Il consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte in cui si attribuisce ai consigli provinciali competenza giurisdizionale in materia elettorale;

che pertanto i consigli comunali non possono svolgere attività giurisdizionale in detta materia e non possono quindi promuovere questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte;

che in conseguenza le questioni promosse con le deliberazioni riportate in epigrafe non possono essere prese in esame dalla Corte costituzionale;

che perciò vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 15, n. 6, del D. P. R 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R D. 30 gennaio 1941, n. 12 proposte con le deliberazioni citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1966.