ORDINANZA N. 57
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, promosso con ordinanza 8 settembre 1965 emessa dal Pretore di Albano Laziale nel procedimento penale a carico di Cortesini Franco, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes per la Provincia di Roma la clausola 11 del contratto collettivo provinciale 30 settembre 1959, integrativo dell'accordo collettivo nazionale 24 luglio 1959 fra associazioni di imprenditori edili, concernente l'istituzione di una Cassa edile, sotto il profilo del contrasto di detto articolo unico con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741;
che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 100 del 16 dicembre 1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del suddetto D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella parte in cui rendeva obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959, riguardante l'istituzione della Cassa edile;
che, per effetto di tale sentenza, la norma impugnata ha cessato di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima (art. 136 della Costituzione, e art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 del contratto collettivo 30 settembre 1959 per la Provincia di Roma, relativa alla istituzione della Cassa edile, promossa con ordinanza 8 settembre 1965 del Pretore di Albano Laziale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1966.