Sentenza n. 42 del 1966
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SENTENZA N. 42

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1217, secondo comma, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 5 gennaio 1965 dal Comandante del Porto di Trapani nel procedimento penale a carico di Sette Pietro Corrado e Rossetti Vittorio, iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale contro Sette Pietro Corrado e Rossetti Vittorio, rispettivamente comandante e armatore della motonave "Gary", il Comandante del Porto di Trapani, con ordinanza del 5 gennaio 1965, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1217, secondo comma, del Codice della navigazione (sostituito dall'art. 29 della legge 5 giugno 1962, n. 616), in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Il primo comma dell'art. 1217 prevede il reato di caricazione da parte del comandante della nave oltre la marca di bordo libero. Il secondo comma dello stesso articolo configura una ipotesi di responsabilità penale colposa a carico dell'armatore che, fuori dai casi di concorso, non abbia esercitato il dovuto controllo per impedire tale infrazione.

Nella ordinanza si rileva che l'obbligo della osservanza dei limiti di carico é posto in diretto rapporto con le esigenze di sicurezza della navigazione; esso rientrerebbe pertanto fra gli obblighi che sono imposti al comandante quale capo della spedizione, e di cui, a norma dell'art. 274 dello stesso Codice della navigazione, l'armatore invece non é tenuto a rispondere. In conseguenza di ciò, la norma impugnata configurerebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 1965. Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato in cancelleria il 18 febbraio 1965.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la questione proposta dal Comandante del Porto di Trapani sarebbe infondata perché, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 27, primo comma, della Costituzione conterrebbe il divieto della responsabilità per fatto altrui, ma non anche quello della responsabilità oggettiva.

D'altra parte, la norma impugnata non configurerebbe affatto una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma, come viene precisato dalla stessa lettera della disposizione, una ipotesi di responsabilità per colpa.

 

Considerato in diritto

 

L'ordinanza emessa il 5 gennaio 1965 dal Comandante del Porto di Trapani assume che il secondo comma dell'art. 1217 del Codice della navigazione prevede un caso di responsabilità oggettiva, e come tale - sempre secondo l'ordinanza - in contrasto col primo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il carattere personale della responsabilità penale.

La questione é del tutto infondata.

La norma impugnata, in una formulazione che non può suscitare dubbi, stabilisce che l'armatore il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire che il carico della nave superi la linea di massimo carico é punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a L. 50.000. Anche senza questa espressa indicazione del titolo colposo della responsabilità, esso sarebbe risultato egualmente chiaro dal contesto della norma. Nel disporre, infatti, la punizione dell'armatore che "omette di esercitare il dovuto controllo", essa delinea, senza possibilità di equivoci, una responsabilità a titolo di colpa, e precisamente per omissione colposa.

Ma, a parte questa considerazione per la quale, affermandosi una responsabilità per colpa é per ciò stesso esclusa la ipotesi di una responsabilità oggettiva, é da ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 27 della Costituzione sancisce il divieto della responsabilità per fatto altrui, e non riguarda le ipotesi di responsabilità oggettive.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1217, secondo comma, del Codice della navigazione sollevata dal Comandante del Porto di Trapani con ordinanza del 5 gennaio 1965 in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI  - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1966.