ORDINANZA N. 39
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7, un. 3 e 4, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, promossi con cinque ordinanze emesse il 14 gennaio 1964 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi di Ajroldi Luigi ed altri, Mastrogiovanni Tasca Lucio, Società Raytheon - Elsi ed altri, Carpinteri Vitale Francesco ed altri e Pottino Gaetano ed altri contro la Regione siciliana e il Comune di Palermo ed altri, iscritte ai nn. 55, 71, 115, 119 e 132 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 2 maggio 1964, n. 126 del 23 maggio 1964, n. 182 del 25 luglio 1964 e n. 212 del 29 agosto 1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione del Presidente della Regione siciliana, di Ajroldi Luigi ed altri, di Mastrogiovanni Tasca Lucio, della Società Raytheon-Elsi ed altri, di Agnello Luigi e Guido e del Comune di Palermo:
udita nell'udienza pubblica del 19 gennaio 1966 la relazione del Giudice Antonio Manca:
uditi gli avvocati Guido Aula, Salvatore Orlando Cascio, Enrico Restivo, Luigi Maniscalco Basile e Antonio Sangiorgi, per le parti private, l'avv. Camillo Orlando, per il Comune di Palermo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Presidente della Regione siciliana;
Ritenuto che, con le ordinanze indicate nell'epigrafe, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute nei un. 3 e 4 dell'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
che, in base a tali disposizioni, secondo le ordinanze di rimessione, i Comuni sarebbero autorizzati ad inserire, nei piani regolatori generali, limitazioni alla proprietà privata (nella specie destinando zone di terreno a verde pubblico, verde privato, verde agricolo e ad impianti pubblici);
che limitazioni siffatte inciderebbero sugli attributi essenziali del diritto di proprietà (disponibilità ed utilizzazione), sopprimendo, nel caso, l'ius aedificandi rispetto a zone di terreno ritenute edificabili;
che, in quanto non sarebbe preveduto alcun indennizzo per i vincoli sopra accennati, le predette disposizioni sarebbero in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione;
Considerato che non risulta chiara la rilevanza circa la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate, in relazione all'asserita mancata indennizzabilità dei vincoli ai quali si é accennato;
che, pertanto, si ravvisa necessario un esame più approfondito, sotto l'aspetto ora indicato, della questione sollevata;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 14 maggio 1966.