ORDINANZA N. 14
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1964 dal Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di Tosti Enrico, iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 del 9 gennaio 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che secondo l'ordinanza di rimessione, gli artt. 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, e successive modificazioni (rectius: 19 e 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, così come sostituiti dagli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, imponendo al condannato con decreto penale il pagamento di un contributo alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;
Considerato che il Pretore non ha indicato le disposizioni della legge 25 febbraio 1963, n. 289, in vigore alla data dell'ordinanza;
in pendenza del giudizio davanti questa Corte é intervenuta la legge 5 luglio 1965, n. 798, la quale non si limita a sostituire alcuni articoli della legge dell'8 gennaio 1952, n. 6, come avevano fatto le precedenti leggi, ma apporta modifiche alle leggi n. 6 del 1952 e n. 289 del 1963, talché si impone un nuovo esame, da parte del giudice a quo, della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla stregua delle nuove disposizioni;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Foligno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1966.