ORDINANZA N. 5
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità dell'art. 274 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1964 dal Tribunale di Siracusa sul ricorso di Happich Hanni, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con ordinanza del Tribunale di Siracusa, in data 29 dicembre 1964 (pervenuta alla Corte il 12 giugno 1965), é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del Codice civile, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione;
che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 17 luglio 1965;
che in questa sede non vi é stata costituzione di parti;
Considerato che nel giudizio promosso con ordinanza del Tribunale di Milano 30 settembre 1964, nella quale era stata sollevata la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del Codice civile, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questa Corte, con sentenza n. 70 del 12 luglio 1965, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; e ha inoltre dichiarato, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti;
che per effetto di tale sentenza, l'art. 274 del Codice civile ha cessato di avere efficacia per le parti ritenute costituzionalmente illegittime (art. 136 della Costituzione; art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del Codice civile, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 13 gennaio 1966.