ORDINANZA N. 92
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1965 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Malara Umberto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Genova fra Malara Umberto, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per il servizio prestato, quale impiegato statale alle dipendenze del Ministero delle finanze, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale l'interessato aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia sulla base dei contributi già versati, e previo riconoscimento dei contributi figurativi riguardanti il periodo trascorso sotto le armi durante la guerra 1915-18, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che non consente il riconoscimento dei contributi figurativi quando essi siano computabili per altri trattamenti pensionistici), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione perché detta disposizione avrebbe ecceduto dai limiti della delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
che il Tribunale, dopo avere escluso che la norma impugnata potesse essere considerata norma di attuazione della legge delegante oppure di coordinamento di questa con la legislazione vigente in materia di assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione ed ha disposto con ordinanza del 23 marzo 1965 la remissione degli atti alla Corte costituzionale;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono costituite né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la materia disciplinata dalla norma impugnata (art. 10, ultimo comma, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818) é stata successivamente regolata con la disposizione contenuta nell'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e che il Tribunale ha omesso di accertare se la controversia potesse essere decisa in base alla nuova norma;
che pertanto si rende necessario disporre la trasmissione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione di legittimità;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1965.