Ordinanza n. 92 del 1965
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ORDINANZA N. 92

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1965 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Malara Umberto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Genova fra Malara Umberto, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per il servizio prestato, quale impiegato statale alle dipendenze del Ministero delle finanze, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale l'interessato aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia sulla base dei contributi già versati, e previo riconoscimento dei contributi figurativi riguardanti il periodo trascorso sotto le armi durante la guerra 1915-18, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che non consente il riconoscimento dei contributi figurativi quando essi siano computabili per altri trattamenti pensionistici), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione perché detta disposizione avrebbe ecceduto dai limiti della delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

che il Tribunale, dopo avere escluso che la norma impugnata potesse essere considerata norma di attuazione della legge delegante oppure di coordinamento di questa con la legislazione vigente in materia di assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione ed ha disposto con ordinanza del 23 marzo 1965 la remissione degli atti alla Corte costituzionale;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono costituite né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la materia disciplinata dalla norma impugnata (art. 10, ultimo comma, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818) é stata successivamente regolata con la disposizione contenuta nell'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e che il Tribunale ha omesso di accertare se la controversia potesse essere decisa in base alla nuova norma;

che pertanto si rende necessario disporre la trasmissione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione di legittimità;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Genova.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1965.