Ordinanza n. 84 del 1965
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ORDINANZA N. 84

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 novembre 1964, recante "Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1 agosto 1953, n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10, e disposizioni relative alle scuole e agli istituti di istruzione artistica e tecnica", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 14 novembre 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1964.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Commissario dello Stato.

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 6 novembre 1964, recante "Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1 agosto 1953, n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10, e disposizioni relative alle scuole e agli istituti di istruzione artistica e tecnica";

che per il Commissario dello Stato si é costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato una memoria il 4 marzo 1965;

che ha resistito al ricorso la Regione siciliana in persona del suo Presidente, col patrocinio dell'avv. Giuseppe Guarino, il quale ha depositato in cancelleria le deduzioni il 9 dicembre 1964 e una memoria il 25 marzo 1965;

che il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 5 maggio 1965;

che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia, con dichiarazione del suo Presidente in calce alla rinuncia stessa;

Considerato che, conseguentemente, il processo é da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 della Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinuncia.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 1965.