Ordinanza n. 79 del 1965
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ORDINANZA N. 79

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e secondo comma; 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, promosso con ordinanza emessa 11 16 dicembre 1964 dal Consiglio di Stato in s.g. - Sezione IV - sui ricorsi riuniti di Magrini Ida ed altro e di Fremura Gino contro il Ministero dei lavori pubblici e il Comune di Livorno, iscritta al n. 24 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 85 del 3 aprile 1965.

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Antonio Manca.

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata pronunciata dal Consiglio di Stato, Sezione IV, in sede giurisdizionale, sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e secondo comma; 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, primo comma; 42, terzo comma; 53, primo comma, e 23 della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 85 del 3 aprile 1965;

che in questa sede si sono costituiti il Comune di Livorno, difeso dall'avv. Leopoldo Piccardi, e il Ministero dei lavori pubblici, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, i quali hanno depositato deduzioni, rispettivamente in data 10 marzo e 12 aprile 1965;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di costituzione in data 12 aprile 1965.

Considerato che, con la sentenza n. 22 del 1965, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge predetta, in riferimento agli artt. 42, terzo comma e 3, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, la disposizione medesima ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Considerato che, con la sentenza sopra indicata, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale circa gli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; e 10, primo e secondo comma, della legge suddetta, in riferimento alle indicate norme costituzionali;

che non sussistono ragioni che inducono a modificare, per questo capo, la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e secondo comma; 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, ed ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, Sezione IV.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 1965.