Sentenza n. 74 del 1965
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ORDINANZA N. 74

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 luglio 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 19 successivo ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna sorto a seguito del decreto dell'Assessore agli enti locali della Regione n. 21 EE.LL. dell'11 maggio 1965, nonché di atti connessi, in materia di organico e trattamento economico del personale impiegato e salariato del Comune di Cagliari.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Pietro Gasparri, per la Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto che, col ricorso notificato il 13 luglio 1965 al Presidente pro tempore della Giunta regionale sarda, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha elevato conflitto di attribuzioni in relazione al decreto dell'Assessore agli enti locali della Regione n. 21 EE.LL. dell'11 maggio 1965, nonché degli atti connessi, in particolare delle deliberazioni del Comitato di controllo di Cagliari del 27 febbraio 1964 e del 13 marzo 1964;

che con lo stesso ricorso é stato chiesto in via pregiudiziale a questa Corte di sospendere la esecuzione del decreto assessoriale predetto;

che a tale richiesta si é opposta la Regione sarda, costituitasi con atto di controdeduzioni depositato il 30 luglio 1965;

che le ragioni hinc inde addotte sono state svolte nelle successive memorie, anche con riferimento all'istanza di sospensione;

che con l'impugnato decreto dell'Assessore agli enti locali, emesso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 7 del D.P.R. 18 agosto 1954, n. 968, e 14 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, si é preso atto delle deliberazioni del Consiglio comunale di Cagliari nn. 307 e 308 del 2 ottobre 1964, con le quali venivano modificate le tabelle organiche rispettivamente del personale impiegatizio ed ausiliario e del personale operaio;

Considerato che gravi ragioni consigliano la sospensione del decreto assessoriale, la cui esecuzione in pendenza del ricorso può dar luogo a situazioni contrastanti col pubblico interesse;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative del 16 marzo 1956;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso,

in accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso notificato il 13 luglio 1965, indicato in epigrafe,

ordina la sospensione del decreto assessoriale n. 21 dell'11 maggio 1965,

fissa per la trattazione del ricorso l'udienza del 15 dicembre 1965.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 1965.