Sentenza n. 69 del 1965
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SENTENZA N. 69

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1964 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Perugia su ricorso di Buffetti Arturo e Maria Clara contro l'Ufficio del registro di Foligno, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 26 del 30 gennaio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza del 3 giugno 1964, la Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette di Perugia, chiamata a giudicare su un ricorso degli eredi di Buffetti Berardi Alessandro contro la liquidazione della imposta di successione fatta dall'Ufficio del registro di Foligno senza tenere conto delle passività gravanti su una azienda agraria, ha sollevato, su richiesta dei ricorrenti, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Il detto art. 31 dispone che le percentuali (del 2 e del 5 per cento) per la valutazione presuntiva, rispettivamente, dei gioielli e denari e della mobilia, vanno calcolate sul valore complessivo dei beni ereditari "al lordo del passivo", mentre, quando si tratti di aziende industriali o commerciali, vanno calcolate sulla differenza netta fra attivo e passivo. Secondo l'ordinanza vi sarebbe una differenza di trattamento fra le aziende industriali e commerciali (le quali possono detrarre per la determinazione dell'imponibile i debiti) e le aziende agrarie, per le quali non é consentito detrarre le passività; e da tale diversità di trattamento deriverebbero notevoli differenze nella imposizione tributaria, in quanto l'imponibile delle prime risulterebbe effettivo, e cioé conforme alle condizioni economiche dell'azienda, mentre l'imponibile delle seconde risulterebbe fittizio, non essendosi tenuto conto delle passività. Siffatta diversità di trattamento mal si concilierebbe con i principi di eguaglianza tributaria, garantiti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 26 del 30 gennaio 1965.

Nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti.

 

Considerato in diritto

 

La questione sollevata con l'ordinanza di rimessione non si riferisce soltanto al primo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, che é stato impugnato, ma anche al secondo comma dello stesso articolo, che dispone un particolare trattamento tributario per le aziende industriali e commerciali.

L'ordinanza denunzia infatti la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto per la valutazione presuntiva, in percentuale, di gioielli, denaro e mobilia si deve tener conto, per le aziende agricole, del valore lordo di esse; e per quelle industriali e commerciali, invece, del valore netto. Risultando il contrasto tra le norme dal confronto dei due suindicati commi dell'art. 31, essi debbono intendersi impugnati entrambi.

1. - La questione é fondata.

Relativamente al valore presunto dei gioielli, del denaro e della mobilia, é evidente la diversità del trattamento fatto a coloro che ereditano un'azienda agricola rispetto a coloro che ereditano un'azienda industriale o commerciale.

Nelle trasmissioni per causa di morte, si presume la esistenza di gioielli, denaro e mobilia, il cui valore viene calcolato secondo percentuali stabilite dalla legge (2 e 5 per cento) dell'intero compendio ereditario.

La somma sulla quale debbono essere applicate le dette percentuali varia evidentemente a seconda che si applichi oppure no il principio della deduzione delle passività: ed allorquando il valore del bene viene calcolato in base alla differenza fra attivo e passivo si ottiene un imponibile reale, corrispondente cioè alla effettiva consistenza economica; in caso diverso si ha un imponibile fittizio. Orbene, secondo le norme impugnate, il principio della deduzione delle passività nell'un caso é valido e nell'altro no, sicché per le aziende agricole si assume un imponibile fittizio, per le aziende industriali invece un imponibile reale.

2. - Diversità di disciplina non si riscontrava nelle norme della legge sulle successioni, la quale, prima della innovazione apportata dal R.D. 30 dicembre 1923, assumeva l'imponibile fittizio (cioè senza detrazione delle passività) in ogni caso di valutazione dei gioielli, del denaro e della mobilia. Soltanto col decreto del 1923, é stata introdotta la modifica a favore delle aziende industriali e commerciali; ma le ragioni del particolare trattamento, quali si leggono nella relazione ministeriale, potendo valere per qualsiasi azienda, comprese quelle agricole, confermano la identità delle situazioni.

3. - La diversità di trattamento non appare fondata su situazioni obbiettivamente diverse; le quali sono le sole che potrebbero giustificare una disciplina differenziata. Ed invero, in relazione alla situazione di fatto, che va presa in considerazione dalla legge al fine della imposizione di un tributo, non sussiste differenza alcuna fra le aziende agricole e quelle industriali o commerciali.

Non che le aziende agrarie non abbiano caratteristiche proprie, derivanti dalla esistenza di un patrimonio in gran parte immobiliare; ma che le attività di esse si svolgano nel fondo e non abbiano quindi bisogno di un particolare sistema di pubblicità - che il credito agrario abbia caratteri e garanzie proprie - che la funzione dell'agricoltura si esaurisca nell'attività produttiva ecc., appaiono tutte circostanze che risultano irrilevanti al fine di giustificare una discriminazione.

La non diversità sostanziale poi é innegabile nella attuale evoluzione delle aziende agricole le quali vanno uniformandosi sempre più ai sistemi delle aziende industriali. E con la meccanizzazione dell'agricoltura, oggi, il ricorso al credito é diventato mezzo indispensabile di vita anche per le aziende agricole, sia per far fronte ad una completa ed efficiente attrezzatura, sia per sopperire alle spese di gestione.

4. - Pertanto le norme impugnate contengono discipline diverse rispetto ad aziende, le quali, come oggetto di una valutazione di natura tributaria, si trovano invece in situazioni di fatto obbiettivamente identiche. Onde risulta violato il principio garantito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, nel senso che l'imposizione tributaria va commisurata in modo uniforme nei confronti di soggetti, che si trovano nelle stesse situazioni.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 1965.